Affidamento in prova ed estinzione della pena non equivalgono alla riabilitazione (TAR Lombardia n. 4355 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione antimafia interdittiva è atto di natura vincolata e accertativa: il Prefetto verifica la sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e, in loro presenza, deve adottarla. Le verifiche sulla corrispondenza dei motivi ostativi alla situazione aggiornata del soggetto possono dare esito liberatorio solo se, nell’attualità, sia cessata ogni causa di decadenza, sospensione o divieto. A tal fine rileva esclusivamente la riabilitazione ex art. 178 cod. pen., richiamata dall’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: la declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non è equiparabile alla riabilitazione, per diversità di presupposti e finalità. La natura vincolata e cautelare dell’atto esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e consente una motivazione limitata ai presupposti tassativi.

Il Fatto

Una società ricorrente impugna la comunicazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto ai sensi dell’art. 88, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fonda su una condanna riportata da un consigliere della società per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, divenuta irrevocabile nel 2004, e sul rilievo che per quella condanna non risultava presentata istanza di riabilitazione.

La società deduce che la declaratoria del Tribunale di Sorveglianza di estinzione della pena e degli effetti penali, pronunciata dopo il positivo superamento dell’affidamento in prova ai servizi sociali, equivarrebbe alla riabilitazione; che il Prefetto non avrebbe verificato l’attualità della causa ostativa; che sarebbe stato omesso il contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare è respinta. All’udienza di merito il ricorso viene deciso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: la comunicazione antimafia è dichiarazione di scienza, produttiva di certezza legale, che attesta la sussistenza o insussistenza delle cause ostative. La qualificazione vale anche per gli accertamenti ulteriori disposti dall’art. 88, comma 2, dove il Prefetto deve verificare la corrispondenza dei motivi emersi dalla banca dati alla situazione aggiornata del soggetto. Ne segue che l’art. 67 esclude ogni margine di discrezionalità: in presenza dei presupposti tassativi il provvedimento è dovuto. La Cons. Stato, Ad. plen. n. 3 del 2018 e la Cons. Stato, sez. III, n. 4125 del 2019 confermano il carattere vincolato dell’atto, distinto dall’informazione antimafia.

Il punto centrale riguarda l’attualità della causa ostativa. Le verifiche possono chiudersi con esito liberatorio solo se, nell’attualità, non sussista più alcuna causa di decadenza, sospensione o divieto. L’accertamento investe la cessazione degli effetti pregiudizievoli della condanna, che può derivare da riabilitazione ovvero dal venir meno del riferimento giuridico della causa ostativa al soggetto interessato.

Il Collegio esclude l’equiparazione invocata. L’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 richiama espressamente solo la riabilitazione e non si presta a interpretazione analogica. L’art. 179 cod. pen. configura la riabilitazione come provvedimento discrezionale, subordinato al decorso del termine dalla estinzione della pena, a prove effettive e costanti di buona condotta e all’adempimento delle obbligazioni civili: non è effetto automatico dell’estinzione. Il positivo superamento dell’affidamento in prova ex art. 47, comma 12, legge n. 354/1975 non può quindi essere equiparato alla riabilitazione.

La Corte prende distanza dall’orientamento formatosi in materia di titolo abilitativo alla guida, dove la generica formula “provvedimenti riabilitativi” dell’art. 120 cod. strada è stata letta in senso ampio. Nell’ordinamento della prevenzione antimafia vale invece la lettura restrittiva: la declaratoria di estinzione degli effetti penali ex art. 106 cod. pen. impedisce di tener conto della condanna solo ai fini della recidiva e della abitualità, senza travolgere i divieti e le incapacità giuridiche derivanti dalla condanna per reati ostativi. Il condannato riacquista la capacità giuridica solo con la riabilitazione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 7 del 1994.

Quanto al profilo procedimentale, la natura vincolata e cautelare dell’atto e le esigenze di celerità escludono l’obbligo di avviso di avvio del procedimento e rendono meno rigoroso l’onere motivazionale, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Poiché l’amministratore della società rientra tra i soggetti dell’art. 85 ed è stato condannato per reato ostativo senza ottenere la riabilitazione, l’adozione della interdittiva costituiva esito doveroso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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