Effetti dell’esito negativo della messa alla prova su opposizione a decreto penale e obbligo di giudizio immediato (Cass. pen. n. 35885/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esito negativo della sospensione del procedimento con messa alla prova disposta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il giudice non può dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, ma è tenuto a disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie mediante l’emissione del decreto di giudizio immediato. Il decreto penale di condanna, una volta opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio autonomo. Il provvedimento con cui il Gip dichiari l’esecutività del decreto penale rigettando l’opposizione tempestiva è abnorme e rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.
Il Fatto
Un imputato, destinatario di un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, ha proposto opposizione e contestualmente ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464 octies c.p.p. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto l’istanza e disposto la sospensione.
All’esito negativo della prova, il GIP, con ordinanza dell’1 aprile 2025, ha revocato la sospensione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato e ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna. Avverso tale ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. Ha richiamato l’art. 464 septies, comma 2, c.p.p., secondo cui all’esito negativo della prova il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso, e l’art. 464 octies, commi 1, 2 e 4, c.p.p., che prevede la revoca della sospensione e la ripresa del procedimento dal momento in cui era rimasto sospeso.
La Corte ha chiarito che, in caso di opposizione a decreto penale, il procedimento, all’esito negativo della messa alla prova, deve riprendere dalla fase dell’opposizione, che segna il passaggio dal rito per decreto a quello immediato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il decreto penale di condanna, una volta opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio autonomo (Sez. 4, n. 22141/2023; Sez. 4, n. 28136/2020; Sez. 3, n. 20261/2014).
La Corte ha quindi ribadito che, in caso di esito negativo della prova disposta a seguito di opposizione a decreto penale, il GIP è tenuto ad emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p., non potendo dichiarare esecutivo il decreto penale opposto. Ha inoltre qualificato come abnorme il provvedimento con cui il Gip dichiari l’esecutività del decreto penale rigettando l’opposizione tempestiva, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Sez. 3, n. 8713/2008).
Implicazioni Pratiche
- Emissione obbligatoria del decreto di giudizio immediato: L’avvocato che assiste un imputato il cui procedimento di messa alla prova, instaurato in sede di opposizione a decreto penale, si sia concluso con esito negativo, deve sollecitare il giudice all’emissione del decreto di giudizio immediato, poiché il processo deve riprendere dalla fase dell’opposizione, non potendo il decreto penale essere dichiarato esecutivo.
- Eccezione di abnormità: Qualora il GIP, in violazione del principio, dichiari esecutivo il decreto penale opposto, l’avvocato può impugnare il provvedimento deducendone l’abnormità, e tale vizio è rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, che può annullare senza rinvio.
- Richiesta di rito abbreviato: All’udienza di ripresa del processo dopo l’esito negativo della messa alla prova, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, poiché il procedimento è tornato alla fase dell’opposizione, in cui tali riti alternativi sono proponibili.
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