Abnormità dell’ordinanza di non convalida dell’arresto e impugnazione del rigetto delle misure cautelari (Cass. pen. n. 13583/2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il tribunale, in sede di convalida dell’arresto, non si sia avvalso della facoltà di procedere al giudizio direttissimo ex art. 558, comma 5, cod. proc. pen., disponendo invece la restituzione degli atti al pubblico ministero, anche in assenza di una preventiva verifica del consenso delle parti. L’abnormità, strutturale o funzionale, postula una carenza di potere in astratto o in concreto, ovvero una stasi del procedimento ovvero l’imposizione al pubblico ministero del compimento di un atto nullo, ipotesi non integrate dalla mera regressione del procedimento a una fase precedente. Il provvedimento di mancata convalida dell’arresto deve essere motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti legali, tra cui il requisito della flagranza o quasi flagranza, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non per vizi di motivazione. L’impugnazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di applicazione di misura cautelare personale non è proponibile con ricorso per cassazione, ma con appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 13 ottobre 2025, non ha convalidato l’arresto in flagranza di tre soggetti per il reato di rissa aggravata, disposto dalla polizia giudiziaria all’interno di un centro di accoglienza, e ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale, restituendo gli atti al pubblico ministero senza procedere al giudizio direttissimo. Il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della quasi flagranza, valorizzando la mancanza di elementi individualizzanti e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria in assenza di garanzie difensive, e ha, altresì, escluso la gravità del fatto e la pericolosità dei soggetti.

Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’abnormità del provvedimento per omessa verifica del consenso delle parti a procedere al giudizio direttissimo; con il secondo motivo, l’erronea applicazione della nozione di quasi flagranza; e con il terzo motivo, l’erronea valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza di non convalida dell’arresto e di restituzione degli atti, e ha qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen. l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’abnormità del provvedimento, richiamando la definizione di abnormità strutturale e funzionale elaborata dalle Sezioni Unite, e rilevando che la restituzione degli atti al pubblico ministero in caso di mancata convalida è espressamente prevista dall’art. 558, comma 5, cod. proc. pen., e che la omessa verifica del consenso delle parti non determina né una carenza di potere né una stasi del procedimento.

La Corte ha, quindi, ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il tribunale aveva basato la non convalida su una valutazione di merito degli elementi indiziari, ritenendo le ferite non individualizzanti e le dichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria inutilizzabili per la mancanza di spontaneità e per le difficoltà linguistiche, e aveva, inoltre, escluso la sussistenza dei presupposti per l’arresto facoltativo di cui all’art. 381 cod. proc. pen., in ragione della lieve entità delle lesioni e dell’incensuratezza degli indagati, argomentazioni non specificamente censurate dal ricorrente. La Corte ha, infine, qualificato come appello, e non come ricorso per cassazione, l’impugnazione del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per l’ulteriore corso.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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