Il cram down fiscale presuppone un accordo con altri creditori (Cass. civ. n. 5918 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa, nel regime vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 16 del D.lgs. n. 136/2024, l’intervento del tribunale ai sensi degli artt. 57 e 63, comma 2-bis, CCII, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico, presuppone pur sempre che vi sia stato un accordo del debitore con gli altri creditori. Il meccanismo del cram down è strettamente correlato alla valutazione del carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al raggiungimento delle percentuali di adesione volute dalla legge; in assenza di un accordo preesistente, ancorché insufficiente, non è possibile stabilire la decisività dell’adesione del creditore pubblico, né è omologabile una mera transazione fiscale in sé e mediante imposizione coattiva.

Il Fatto

La società, in liquidazione, aveva proposto all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale con pagamento del 21,56% dell’intero importo, a fronte del 3,85% di soddisfazione raggiungibile con la liquidazione giudiziale, ricevendone il rifiuto. Il Tribunale aveva omologato l’accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e 63, comma 2-bis, CCII, applicando il cram down nei confronti dell’amministrazione finanziaria, unico creditore coinvolto nell’accordo, essendo previsto il soddisfacimento integrale di tutti gli altri creditori rimasti estranei all’intesa.

La Corte di Appello, accogliendo il reclamo dell’Agenzia, aveva revocato l’omologazione, ritenendo inammissibile l’omologa di un accordo sostanzialmente inesistente, mancando la preesistenza di un’intesa con altri creditori aderenti. La società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 57 e 63, comma 2-bis, CCII.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, premettendo l’inapplicabilità ratione temporis del comma 5 dell’art. 63 CCII, introdotto dal D.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo-ter), che disciplina espressamente l’ipotesi dell’assenza di altri creditori aderenti e che riguarda le proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024. La proposta in esame, depositata il 2 agosto 2023, è soggetta al regime previgente.

Richiamando il precedente di Cass. Sez. 1, n. 32954/2024, la Corte ha precisato che l’art. 182-bis, comma 4, l. fall., da cui deriva l’art. 63, comma 2-bis, CCII, nel consentire al tribunale di surrogarsi all’amministrazione finanziaria in caso di mancata adesione alla proposta, presuppone la presenza di un accordo con soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma. L’estensione al creditore pubblico è finalizzata a ovviare, nell’ottica della concorsualità, al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza: il requisito essenziale del cram down è l’esistenza di ulteriori creditori che abbiano concluso accordi con l’imprenditore.

La Corte ha quindi ribadito che l’omologazione di una mera transazione fiscale mediante cram down configura una figura “altra” rispetto a quella disciplinata dall’ordinamento concorsuale, e ha escluso che la marcata innovatività della novella del 2024 possa fondare un’operazione di interpretazione a ritroso. La norma presuppone la necessaria esistenza di un riscontrabile, per quanto insufficiente, accordo di ristrutturazione nel quale inserire la percentuale decisivamente ascrivibile al creditore forzosamente considerato.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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