Svolta a sinistra in area di crocevia e prevedibilità della condotta altrui (Cass. pen. n. 5695 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nei limiti della prevedibilità. La manovra di svolta a sinistra in area di crocevia è di elevata pericolosità e impone al conducente non solo il rispetto degli obblighi di cui all’art. 154 cod. strada (segnalazione preventiva, avvicinamento graduale all’asse della carreggiata), ma anche l’adozione di tutte le cautele imposte dalla comune prudenza, come accertare che non vi siano veicoli sopraggiungenti da tergo o lateralmente, prefigurando anche l’eccessiva velocità degli altri veicoli, atteso che tale evenienza rientra nella normale prevedibilità. In sede di impugnazione ai soli effetti civili, il giudice deve valutare la rilevanza eziologica della condotta colposa secondo il parametro del «più probabile che non» o della «probabilità prevalente», e non già secondo la regola penalistica dell’alto grado di probabilità logica.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza assolutoria del Tribunale di Latina, aveva escluso la responsabilità penale di una conducente, imputata di omicidio colposo per la morte del conducente di un motociclo, deceduto in seguito a una collisione avvenuta mentre la donna effettuava una manovra di svolta a sinistra in un’intersezione stradale. La vittima, che viaggiava a velocità superiore al limite e aveva iniziato un sorpasso nonostante il divieto, era stata sbalzata in un fosso laterale, riportando lesioni mortali. Le parti civili proponevano ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile, lamentando il mancato confronto tra consulenti tecnici e l’esclusione della rilevanza eziologica della condotta dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In base all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l’obbligo di rinnovazione sussiste quando la prova sia «decisiva», ossia idonea a incidere sull’esito del giudizio di appello nell’alternativa “proscioglimento-condanna”. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la necessità di disporre il confronto tra consulenti e la perizia sulla velocità del motociclo, trattandosi di richieste che sollecitavano una diversa valutazione di attendibilità delle testimonianze, riservata al giudice di merito.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra, sussiste la priorità della prima rispetto alla seconda, con l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra per lasciar passare il veicolo sopraggiungente da tergo, qualora per posizione, distanza e velocità di quest’ultimo si determini il pericolo di collisione. La Corte ha inoltre ricordato che l’elevata pericolosità della svolta a sinistra in area di crocevia impone al conducente di mettere in conto, nei limiti della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente, ivi inclusa l’eccessiva velocità dei veicoli sopraggiungenti.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur riconoscendo la violazione dell’art. 154 cod. strada da parte dell’imputata per aver anticipato la manovra di svolta, aveva escluso la rilevanza eziologica della condotta in modo assertivo, ancorando l’esito negativo del giudizio controfattuale esclusivamente alla condotta della vittima, senza analizzare le contingenze concrete, come il tempo a disposizione per avvistare il motociclo o le cautele adottate. La Corte ha, inoltre, precisato che, nel giudizio ai soli effetti civili, il nesso causale va accertato secondo il criterio del «più probabile che non» e non secondo quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica. La sentenza è stata conseguentemente annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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