Omessa sospensione della patente nel patteggiamento: annullamento con rinvio (Cass. pen. n. 9217 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida consegue in ogni caso all’accertamento del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, e deve essere applicata anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. È ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia ad oggetto l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Il giudice dell’impugnazione non può determinare direttamente la durata della sanzione, che richiede una valutazione di merito dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, e deve invece annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato a un imputato, su richiesta delle parti, la pena di un mese di arresto e mille euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice, tuttavia, non aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge per l’omessa applicazione della sanzione accessoria, ritenuta obbligatoria dalla norma incriminatrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. In primo luogo, ha escluso che l’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. possa limitare l’ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2020 in tema di sanzioni amministrative accessorie.
Nel merito, i giudici hanno rilevato che il fatto attribuito all’imputato era stato qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, norma che prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Tale previsione, come dispone l’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
L’omessa applicazione della sanzione ha quindi integrato la dedotta violazione di legge, rendendo necessario l’annullamento con rinvio della sentenza. La Corte ha però escluso di poter determinare direttamente la durata della sospensione, trattandosi di valutazione che richiede l’apprezzamento dei parametri indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada, rimessa al giudice di merito. Ha inoltre precisato che il giudice del rinvio dovrà contestualmente ordinare la sospensione dell’efficacia della statuizione fino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità.
La Corte ha infine distinto il precedente invocato dalla difesa, relativo a un caso di erroneo raddoppio della durata della sospensione, emendabile con una mera rettifica del calcolo, non applicabile alla fattispecie in esame.
Nota della Redazione
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