Violenza privata istantanea: prescrizione dal cambio serrature (Cass. pen. Sez. V n. 29072 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. è reato a consumazione istantanea e si perfeziona nell’esatto istante in cui la condotta violenta o minacciosa coarta la volontà del soggetto che la subisce, non essendo necessaria, ai fini della consumazione, alcuna significativa protrazione temporale. È irrilevante che la compressione del bene protetto si protragga nel tempo e che l’offeso possa successivamente rimuoverla: la situazione antigiuridica non si identifica con la permanenza del reato. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre dal momento consumativo, ai sensi dell’art. 158, comma 1, cod. pen., e non dal giorno in cui cessa la limitazione dell’accesso al bene.
Il Fatto
La vicenda riguarda due fratelli coeredi di alcuni immobili. Dopo la morte della madre, nel 2008, uno dei due cambiava le serrature degli appartamenti e rifiutava di consegnare le chiavi all’altro, impedendogli l’accesso almeno fino all’ultima richiesta esplicita del luglio 2020.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 21 gennaio 2025, dopo aver accertato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, proscioglieva l’imputato per particolare tenuità del fatto, condannandolo però sulle statuizioni civili. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 18 febbraio 2026, retrodatava il momento consumativo all’anno 2008, dichiarava il reato estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado e revocava le statuizioni civili. La parte civile ricorreva per cassazione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal luglio 2020.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende la richiesta del Procuratore generale di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto d’interesse. Se il momento consumativo fosse fissato al luglio 2020, considerati gli atti interruttivi e a prescindere da eventuali sospensioni, il termine di prescrizione maturerebbe a dicembre 2027: una pronuncia di accoglimento avrebbe dunque un’incidenza diretta sugli effetti civili della sentenza. La parte civile vanta quindi un interesse effettivo ed attuale.
Nel merito, la Corte rileva l’esistenza di orientamenti contrapposti. La giurisprudenza tradizionale qualifica la violenza privata come reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione e azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti dell’imposizione si protraggano nel tempo e che l’offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5 n. 10834 del 1988; Sez. 5 n. 1174 del 2021). Un indirizzo più recente ha invece ritenuto che, quando la condotta non esaurisce l’offesa ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perduri fino a quando si protrae la situazione antigiuridica che l’agente ha il potere di rimuovere (Sez. 5 n. 1787 del 2024).
La Corte non condivide quest’ultimo orientamento. I reati istantanei sono quelli in cui la condotta tipica realizza immediatamente la situazione antigiuridica, senza che rilevi la protrazione dell’offesa; per essi il termine prescrizionale decorre subito, perché immediata è la consumazione. I reati permanenti, come il sequestro di persona, richiedono invece la protrazione giuridica della condotta ai fini della stessa consumazione, e per essi il termine decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Il delitto di violenza privata, osserva la Corte, si perfeziona nell’istante in cui la condotta coarta la volontà della vittima, senza necessità di una significativa protrazione temporale: rientra dunque tra i reati a consumazione istantanea, con applicazione delle regole generali di decorrenza della prescrizione dal momento consumativo. Nel caso concreto il reato è stato consumato in epoca prossima al 2008, quando l’agente ha modificato le serrature impedendo l’accesso: da quel momento la vittima avrebbe potuto agire in sede penale, e da lì decorre la prescrizione. Il reato era quindi già estinto prima della sentenza di primo grado. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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