Nullità della sentenza per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 7375 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è meramente apparente, e quindi sostanzialmente omessa, quando il giudice del merito, pur avendo condotto una disamina del quadro normativo e dell’elaborazione giurisprudenziale applicabile, non indica alcun elemento concreto idoneo a rapportare le proprie argomentazioni al caso specifico oggetto della controversia. In tal caso non è integrato il cd. minimo costituzionale della motivazione, con conseguente sussistenza della violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza, rilevabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso del contribuente avverso un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, ritenendo che la postazione di rilevamento a distanza non fosse visibile, nonostante la presenza di segnaletica di preavviso. Il Tribunale, adito dal Comune, accoglieva il gravame, riformando la decisione di prime cure e confermando il verbale impugnato. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, fondati sulla violazione dell’art. 142, commi 6 e 6-bis, del codice della strada e dell’art. 192 del regolamento di attuazione, nonché sulla nullità della sentenza per travisamento della prova e vizio di motivazione.
I giudici di legittimità rilevano che la sentenza impugnata ha condotto una disamina del quadro normativo e dell’elaborazione giurisprudenziale applicabile, senza tuttavia indicare alcun elemento concreto idoneo a comprovare che le considerazioni teoriche contenute nel suo iter logico argomentativo si attaglino effettivamente alla fattispecie concreta. La motivazione si appalesa quindi meramente apparente, e dunque sostanzialmente omessa, poiché in nessun punto si rinviene un riferimento alla fattispecie tale da consentire di rapportare le argomentazioni del Tribunale al caso specifico.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, nonché l’ordinanza Sezioni Unite n. 2767 del 2023, affermando che in tali ipotesi non è integrato il cd. minimo costituzionale della motivazione, con conseguente sussistenza della violazione dell’art. 132 c.p.c.
Il ricorso viene pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Pescara, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 142 C.d.S. – Limiti di velocità