Omissione segnaletica comunale come concausa rilevante per l’attenuante dell’omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 13927 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. si configura quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, richiamando la disciplina della causalità di cui agli artt. 40, 41 e 45 cod. pen. La concausa rilevante non può coincidere né con il fattore integrante la forza maggiore, né con quello idoneo a interrompere il nesso causale, né con il fattore che determina la colpa del soggetto agente, poiché in tal caso l’evento rimarrebbe conseguenza esclusiva della sua condotta. Il mancato aggiornamento dei limiti di velocità da parte dell’amministrazione comunale, pur a fronte della segnalazione dell’ente proprietario della strada, può assumere valenza concausale ai fini dell’attenuante, incidendo direttamente sul concetto di velocità adeguata di cui all’art. 141 del d.lgs. n. 285/1992.
Il Fatto
Il tribunale di primo grado aveva condannato l’imputato per il delitto di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen., per avere, alla guida di un autoarticolato, effettuato una manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al motociclo che sopraggiungeva nell’opposta direzione di marcia, causando la morte del conducente. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. in relazione alla condotta colposa della vittima, valutata come lieve, rideterminando la pena, ma aveva escluso la configurabilità della stessa in relazione all’omessa apposizione della segnaletica del limite di velocità da parte del Comune. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della concausa rappresentata dall’omissione dell’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo di ricorso concernente la mancata qualificazione della condotta della vittima come causa interruttiva del nesso causale. Richiamando la teoria della causalità “umana”, ha chiarito che per l’imputazione oggettiva dell’evento sono necessari un elemento positivo, ossia che la condotta abbia posto in essere un fattore causale senza il quale l’evento non si sarebbe verificato, e un elemento negativo, ossia che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Nel caso di specie, la violazione della regola cautelare da parte dell’imputato era finalizzata proprio a prevenire la collisione con i veicoli provenienti dal senso opposto, sicché l’evento costituiva la concretizzazione del rischio che la norma intendeva scongiurare. La condotta della vittima, consistita nella mancata decelerazione in prossimità dell’incrocio, non era stata da sola sufficiente a determinare l’evento, che non si sarebbe verificato se l’imputato si fosse arrestato concedendo la precedenza. Ha richiamato il principio per cui solo un percorso causale assolutamente anomalo ed eccezionale può escludere il rapporto di causalità, come affermato da Sez. 4, n. 26020 del 2009 e ribadito da Sez. 4, n. 10626 del 2013 e Sez. 4, n. 10656 del 2024.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile, in quanto aspecifica, la censura volta a contestare la valutazione di lievità della colpa della vittima, trattandosi di un apprezzamento di merito non manifestamente illogico e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Ha invece ritenuto fondato il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante in relazione all’omissione del Comune, che non aveva adeguato i limiti di velocità lungo il rettilineo teatro dell’incidente, nonostante la segnalazione dell’ente proprietario della strada circa la pericolosità dell’incrocio e l’espansione urbana. Richiamando Sez. 4, n. 20369 del 2025, la Corte ha precisato che la concausa rilevante ai fini dell’attenuante non può essere né il fattore che integra la forza maggiore né quello che determina l’interruzione del nesso causale, né il fattore che coincide con la colpa del soggetto agente. Il mancato aggiornamento del limite di velocità, tuttavia, non rientrando in alcuna di queste ipotesi, avrebbe dovuto essere approfondito dalla Corte territoriale, poiché l’obbligo di adeguare la velocità in prossimità delle intersezioni è collegato alla previsione del limite generale, che incide direttamente sul concetto di velocità adeguata di cui all’art. 141 del d.lgs. n. 285/1992.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. con riferimento all’apposizione della segnaletica, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, rigettando il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause
- Art. 45 c.p. – Caso fortuito o forza maggiore
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico