La mancata conoscenza della cessione d’azienda non integra forza maggiore e non evita la decadenza dall’impugnativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12006 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso dei termini previsti a pena di decadenza dall’impugnativa del licenziamento determina il verificarsi della stessa, trattandosi di termini stabiliti nell’interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione sono ammesse solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge. È irrilevante il mancato esercizio del diritto di impugnazione dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore, che si identifica in una forza esterna ostativa in modo assoluto. La mancata conoscenza di un fatto, quale la cessione dell’azienda, successivo alla ricezione della comunicazione del licenziamento, non costituisce un impedimento assoluto all’esercizio del diritto di impugnativa stragiudiziale e non integra gli estremi della forza maggiore.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva ricorso avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli per cessazione dell’attività. Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalle società convenute. La Corte d’appello confermava la decisione, disattendendo la censura del lavoratore che lamentava l’erroneo richiamo di precedenti non pertinenti e deduceva di aver appreso solo in data successiva la cessione dell’azienda a terzi, circostanza che avrebbe rivelato l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare l’unico motivo di ricorso, richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui il decorso dei termini previsti a pena di decadenza determina il verificarsi della stessa, essendo ammessa la loro proroga, sospensione o interruzione solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge. La forza maggiore, invocata dal ricorrente ai sensi dell’art. 45 cod. pen., si identifica in una forza esterna ostativa in modo assoluto e non può essere invocata nell’ipotesi di mancata conoscenza della dedotta intenzione datoriale di cessione dell’azienda, non costituendo tale circostanza un impedimento assoluto rispetto all’esercizio dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento.
La Corte precisa che l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 23874 del 2024, richiamata dal ricorrente, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604/1966, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore. La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, in tali condizioni, il licenziamento possa essere impugnato entro il complessivo termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Tale intervento, tuttavia, non interferisce con la diversa questione posta nel giudizio: esso riguarda lo stato di incapacità di intendere o di volere, mentre il ricorrente deduce uno stato di incolpevole ignoranza di un fatto successivo alla ricezione della comunicazione di licenziamento. La cessione d’azienda, intervenuta con rogito notarile pubblicato successivamente, non costituisce un impedimento assoluto all’esercizio del diritto di impugnazione e non può quindi assumere rilievo ai fini della decadenza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all’applicazione degli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in quanto il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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