La crisi di liquidità non basta per la forza maggiore tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 935 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forza maggiore cui fa riferimento l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 va intesa in senso penalistico, quale avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta. La nozione, desunta dall’art. 45 c.p., è integrata dal concorso di imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare mediante specifica indagine. La situazione di crisi di liquidità non costituisce di per sé causa di forza maggiore, essendo necessario il concorso di circostanze anormali ed estranee all’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di misure appropriate, senza sacrifici eccessivi. Inoltre, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può riguardare le argomentazioni difensive della parte, ma solo fatti storici decisivi.
Il Fatto
La società contribuente impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2014, con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori imposte, in massima parte Iva, oltre sanzioni e interessi. Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso, ritenendo che la crisi di liquidità dedotta dalla società integrasse l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia respinse l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando l’impostazione del primo giudice; avverso tale pronuncia l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato, in primo luogo, il motivo di ricorso relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012. Ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 2961/2025, secondo cui tale vizio riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non le argomentazioni difensive della parte, che manifestano solo il proprio pensiero sulle conseguenze di un fatto o di una situazione giuridica. Il giudice d’appello aveva ampiamente esaminato la dedotta crisi di liquidità; la mancata espressione sulle argomentazioni dell’Ufficio circa gli adeguati flussi di denaro dell’anno 2014 non integra pertanto il vizio denunciato.
Quanto alla censura di incongruenza logica, la Corte ha escluso che la valorizzazione di dati relativi al giugno 2018, per giustificare l’esimente per il periodo d’imposta 2014, rendesse la motivazione intrinsecamente contraddittoria, atteso che l’aggettivo “perdurante” era stato impiegato per evidenziare che la crisi si protraeva da tempo. Il riferimento è stato considerato coerente con la premessa secondo cui una crisi non imputabile e non evitabile può integrare la causa di non punibilità.
Il secondo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità — Cass. n. 11111/2022, Cass. n. 8844/2024, Cass. n. 7628/2024 — secondo cui la nozione di forza maggiore in materia fiscale, interpretata anche in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, presenta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo di premunirsi contro le conseguenze dell’evento adottando misure appropriate senza eccessivi sacrifici.
La sentenza impugnata è stata censurata sotto un duplice profilo. Da un lato, il giudice d’appello ha attribuito rilievo alla non imputabilità al contribuente dello stato di crisi, richiamando la mancanza di colpevolezza, laddove la forza maggiore incide invece sul nesso psichico. Dall’altro, ha valorizzato esclusivamente il dato della crisi di liquidità, senza chiarire se tale situazione costituisse un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile con le misure necessarie od opportune per reperire la provvista necessaria ai pagamenti correnti.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché il giudice di merito integri l’accertamento di fatto sulla sussistenza delle predette circostanze.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 45 c.p. – Caso fortuito o forza maggiore