Sdemanializzazione tacita e usucapione di beni demaniali (Cass. civ. Sez. 2 n. 11448 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione tacita di un bene appartenente al demanio pubblico non può essere desunta dalla sola circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, ad uso pubblico, né dai provvedimenti autorizzatori di lavori sul bene medesimo. Essa può essere ravvisata soltanto in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene alla sua destinazione. Ne consegue che, fino a quando tale volontà non risulti accertata, il bene conserva la sua natura demaniale e non è suscettibile di acquisto per usucapione, ai sensi degli artt. 822 e 824 cod. civ.. È inammissibile la censura di nullità della consulenza tecnica d’ufficio per violazione dell’art. 191 cod. proc. civ. qualora le considerazioni del consulente siano assorbite dal giudice e alle parti sia stata assicurata la possibilità di interloquire.
Il Fatto
La parte, dichiarandosi proprietaria di un fabbricato a due piani ubicato in Ischia, convenne in giudizio il Comune per sentire accertare la sua esclusiva proprietà del suolo su cui insisteva un terrazzino oggetto di un’ordinanza di demolizione. In via subordinata, chiese di accertare l’avvenuto acquisto della porzione per usucapione, avendola posseduta in modo continuativo da oltre settant’anni. Il Comune eccepì la natura demaniale dell’area, rilevando che il giudice amministrativo aveva già confermato l’ordine di demolizione.
Il Tribunale rigettò la domanda, ravvisando che il confine tra proprietà privata e pubblica era rappresentato dalla facciata del fabbricato e che l’area occupata dal terrazzino era di proprietà comunale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4033/2023, confermò la decisione, escludendo la prova del diritto dominicale ed affermando la natura demaniale dell’area in quanto parte del percorso stradale. La Corte territoriale escluse, inoltre, la configuratività di una sdemanializzazione tacita. La sentenza è stata impugnata per cassazione dagli eredi della parte soccombente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che il Presidente del collegio, avendo formulato la proposta di definizione accelerata del ricorso, non versa in una condizione di incompatibilità, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 9611/2024. La proposta non rivela funzione decisoria e la successiva decisione in camera di consiglio non si configura come fase di riesame della proposta stessa.
Con il primo motivo, i ricorrenti avevano dedotto la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per essere il consulente esorbitato dall’incarico, procedendo ad accertare la demanialità dell’area. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di conferenza con la motivazione impugnata, la quale aveva valorizzato che l’indagine del consulente riguardava la materia dedotta in giudizio. La nullità della consulenza non ricorre quando le considerazioni del tecnico siano assorbite dal giudice, che ne valuta la fondatezza, e alle parti sia stata garantita la possibilità di interloquire, come precisato da Sez. 3, n. 24695/2024 e Sez. U, n. 3086/2022.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e sul vizio di motivazione, è stato dichiarato inammissibile per la sua formulazione. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost. Inoltre, deve escludersi la censura di omesso esame di fatti decisivi per effetto della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, commi IV e V, cod. proc. civ., ricorrendo quando le due statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo. La censura ex art. 115 cod. proc. civ. è invece ammissibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa valutazione delle prove introdotte è attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..
Il terzo motivo, relativo all’omessa valutazione delle istanze istruttorie, è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la mancata ammissione di una prova è censurabile solo se idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie. Il ricorso è stato pertanto respinto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione ex art. 96, commi III e IV, cod. proc. civ., essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 822 c.c. – Demanio pubblico
- Art. 824 c.c. – Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati