| 

Licenziamento collettivo e potere rappresentativo del direttore generale (Cass. civ. Sez. L n. 21147 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere tra le complessive risultanze processuali quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti storici sono inammissibili. La disciplina dettata dall’art. 1399 c.c., che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza, è applicabile, in virtù dell’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento. L’erronea applicazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo deve essere allegata e dimostrata dal lavoratore anche sotto il profilo della c.d. prova di resistenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, dichiarava legittimo il licenziamento collettivo intimato al lavoratore dalla società con lettera del 26.6.2017. La società era stata rappresentata, durante la procedura di mobilità e nelle lettere di licenziamento, dal Direttore generale, munito del potere di rappresentare la società presso le organizzazioni sindacali. La Corte territoriale riteneva esaustiva la lettera di avvio della procedura ex art. 4 della legge n. 223 del 1991, accertava la carenza di allegazione e di prova in ordine alla fungibilità delle mansioni tra i tre profili professionali individuati e riteneva correttamente applicati i criteri di scelta nell’ambito delle distinte graduatorie. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e il sesto motivo di ricorso, con i quali si deduceva la violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 e degli artt. 1387, 1398 e 1399 cod. civ., in relazione alla questione della sussistenza del potere rappresentativo del Direttore generale nella procedura di mobilità. Le censure, formulate come violazione o falsa applicazione di legge, miravano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, operata dal giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva accertato, sulla base di una molteplicità di elementi di fatto (le cariche apicali ricoperte, la lettera di avvio della procedura, le previsioni statutarie, la spendita del potere rappresentativo, l’uso della carta intestata), la sussistenza del potere in capo al Direttore generale.

Il sesto motivo è stato ritenuto carente di decisività, perché rivolto ad una delle plurime ragioni fornite ad abundantiam dalla Corte di merito a sostegno della decisione, con conseguente difetto di interesse del ricorrente. La Cassazione ha inoltre precisato che il motivo non investiva le affermazioni della sentenza impugnata secondo cui nessuna forma scritta né alcun potere di rappresentanza sono previsti dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991 con riguardo ai verbali di accordo, e ha richiamato il principio per cui la disciplina dell’art. 1399 c.c. è applicabile, ai sensi dell’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento.

Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’errato riparto dell’onere della prova in ordine alla c.d. prova di resistenza, è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, avendo la Corte d’appello tenuto conto della peculiarità della fattispecie, ossia della suddivisione dei lavoratori in tre graduatorie corrispondenti a profili professionali diversi, e aggiunto solo come ulteriore elemento ostativo la mancata dimostrazione che l’asserita violazione dei criteri di scelta avesse concretamente causato il licenziamento.

Il quinto motivo, con cui si deduceva l’omesso esame dei motivi di reclamo in punto di insufficienza della comunicazione di avvio della procedura, è stato ritenuto infondato. La Corte territoriale aveva chiaramente pronunciato sulla esaustività della lettera di avvio, riassumendone il contenuto (perdite subite, ammissioni a CIGS, natura strutturale del sovrannumero, concentrazione delle eccedenze in alcuni profili) e rilevando che la comunicazione conteneva in nuce, ma in modo inequivoco, le ragioni della tripartizione, trattandosi di scelta ragionevole e giustificata considerata la diversa esperienza e formazione richiesta per le distinte mansioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1387 c.c.

Tutte le 14 sentenze sull'art. 1387 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *