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Condanna a eseguire lavori: il giudice deve pronunciarsi anche sulla penale ex art. 614-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 2582 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione volta ad ottenere la condanna ad un facere infungibile, in quanto la relativa decisione da un lato è potenzialmente idonea a produrre i propri effetti tipici nel caso di un’eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore; dall’altro, può assumere valenza di accertamento in funzione di una successiva domanda di risarcimento del danno. (Rv. 677751-01)

Il Fatto

I proprietari di un immobile avevano citato in giudizio il vicino confinante chiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni, accertati in sede di accertamento tecnico preventivo e attribuiti a scarichi d’acqua non correttamente incanalati sul fondo del convenuto, oltre alla condanna a eseguire le opere necessarie per eliminarne le cause. Il convenuto aveva eccepito l’improponibilità dell’azione per una transazione sottoscritta nel 2015 e aveva attribuito le infiltrazioni agli attori, proprietari esclusivi del muro di confine e tenuti alla sua manutenzione. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande per mancata prova del nesso causale.

La Corte d’appello di Roma aveva respinto l’eccezione di transazione, accolto in parte l’appello e condannato il vicino al ripristino dello stato dei luoghi nella fascia a ridosso del muro o, in alternativa, alla realizzazione di opere che riportassero l’area alle condizioni esistenti al momento del suo acquisto: non per aver causato le infiltrazioni, ma per averle accentuate modificando lo stato dei luoghi. Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando tra l’altro l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. Il vicino ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude la contraddizione tra motivazione e dispositivo: la condanna al ripristino è coerente con l’accertamento che il convenuto aveva accentuato l’umidità preesistente del muro. Non vi è ultrapetizione, perché due domande alternative o subordinate rientrano entrambe nel petitum (Cass. n. 2331/2022). È invece fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda ex art. 614-bis c.p.c.: la norma prevede che, con il provvedimento di condanna a obblighi diversi dal pagamento di somme, il giudice fissi, su richiesta di parte e salvo manifesta iniquità, la somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Richiamando Cass. n. 18779/2014, la Corte ribadisce che la condanna a un facere infungibile è ammissibile, perché idonea a produrre effetti in caso di esecuzione volontaria e a fungere da accertamento per una futura domanda risarcitoria. Poiché i ricorrenti avevano chiesto l’astreinte in entrambi i gradi, la Corte d’appello, accolta la domanda di condanna, doveva pronunciarsi anche sulla coercizione indiretta.

Il secondo motivo è respinto. Il travisamento della prova riguarda solo l’errata percezione del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione (Cass. S.U. n. 5792/2024); la censura si risolveva in una generica contestazione della lettura della consulenza tecnica. La denuncia di violazione del principio di non contestazione non rispettava l’art. 366, n. 6, c.p.c., e comunque il convenuto aveva dedotto che le doglianze erano le stesse coperte dalla transazione. Quanto ai danni, chi agisce dopo una transazione ha l’onere di dimostrare che il danno è nuovo, cioè manifestatosi successivamente o imprevedibile all’epoca dell’accordo (Cass. n. 20981/2011); le spese dell’ATP erano state legittimamente compensate per reciproca soccombenza.

I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili: nessuno può essere dichiarato proprietario per usucapione contro la sua volontà, e la sentenza non contiene alcun accertamento di un potere di fatto del vicino sul muro rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c.; le censure mirano a una nuova valutazione del nesso causale e del riparto di responsabilità, preclusa in sede di legittimità. Inammissibile anche il sesto motivo sull’art. 887 c.c., che presuppone una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorso incidentale è dichiarato integralmente inammissibile, perché contrappone una propria lettura della conciliazione e della consulenza a quella, congruamente motivata, del giudice di merito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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