Materiale pedopornografico: per la detenzione basta il dolo diretto, non serve il dolo intenzionale (Cass. pen. Sez. III n. 12749 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento soggettivo del delitto di detenzione di materiale pedopornografico è costituito dal dolo diretto e non dal dolo intenzionale, atteso che l’avverbio “consapevolmente”, che qualifica la condotta, non introduce un dolo “rafforzato”, ma è volto semplicemente a escludere dalla fattispecie tipica condotte colpose o inconsapevoli ovvero sorrette da dolo eventuale. (Rv. 289842-02)
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in giudizio abbreviato, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bari, alla pena di due anni di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di cui all’art. 600-quater, primo e secondo comma, cod. pen., per aver detenuto sul proprio telefono cellulare centinaia di file di immagini e video di natura pedopornografica e in due canali di un’applicazione di messaggistica. I fatti erano avvenuti pochi mesi dopo una perquisizione subita in un diverso procedimento per reati analoghi.
Il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: il diniego della messa alla prova fondato solo sul rischio di recidiva; l’inutilizzabilità degli esiti della perquisizione informatica e dell’analisi forense sullo smartphone, eseguite secondo la difesa oltre i limiti del decreto e senza le garanzie dell’art. 360 cod. proc. pen.; la mancanza del dolo “rafforzato” richiesto per la detenzione, essendo stato il download automatico e involontario e i file cancellati lo stesso giorno; la conferma dell’aggravante dell’ingente quantità senza verifica di duplicati o file corrotti; il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione rigetta il ricorso. Sulla messa alla prova, il giudice che nega la sospensione per impossibilità di una prognosi favorevole non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento (Sez. 4, n. 8158 del 2020; Sez. 5, n. 7983 del 2015), e anche un precedente specifico può essere valorizzato in senso negativo (Sez. 4, n. 9581 del 2016). Non è manifestamente illogico aver dato prevalenza alla reiterazione della condotta a breve distanza dalla prima perquisizione, tanto più che l’appello era sul punto generico.
Sulla perquisizione informatica, le censure, ove fondate, darebbero luogo a una inutilizzabilità non patologica: la violazione delle garanzie dell’art. 360 cod. proc. pen. non rende inutilizzabile l’accertamento irripetibile, ma ne compromette solo l’immediata utilizzabilità dibattimentale. La richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia a eccepire tale nullità (Sez. 1, n. 28459 del 2013), principio codificato nell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., che sana le nullità non assolute e rende non rilevabili le inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Sono tali solo le prove acquisite in violazione di una regola contenutistica o di principi costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 2025).
Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. La ricostruzione della Corte d’appello, priva di travisamenti, evidenzia che l’imputato, dopo il primo sequestro, si era procurato un nuovo dispositivo, aveva riattivato l’applicazione recuperando i dati dell’account mai cancellato e aveva scambiato file con altri utenti: un comportamento attivo che esclude sul piano logico la tesi dell’accesso occasionale per finalità universitarie, con la quale il ricorso non si confronta. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte respinge la tesi del dolo rafforzato: l’avverbio “consapevolmente” esclude dalla fattispecie le condotte colpose, inconsapevoli o sorrette da dolo eventuale, essendo richiesto il dolo diretto ma non quello intenzionale (Sez. 3, n. 41067 del 2007).
Il quarto motivo è inammissibile perché l’appello si era limitato a ipotizzare duplicati senza allegazioni specifiche. Il quinto è manifestamente infondato: la pena, superiore alla media edittale, è motivata non solo dal numero dei file ma dalla trasmissione del materiale a terzi e dalla personalità dell’autore, desunta dalla reiterazione a brevissima distanza dal precedente sequestro; il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi, non bastando l’incensuratezza; il rigetto della sospensione condizionale, fondato su prognosi sfavorevole congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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