Errore materiale e contraddittorio nell’istanza di correzione (TAR Lombardia n. 3649 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. non deve essere necessariamente notificata alla controparte per essere considerata ammissibile, poiché il procedimento di correzione è privo di connotati giurisdizionali e ha natura sostanzialmente amministrativa, potendo essere attivato anche d’ufficio dal giudice. Tuttavia, quando l’istanza viene presentata da una parte, il giudice deve comunque disporre l’integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio per la notifica all’amministrazione resistente, al fine di garantire il principio del contraddittorio. La correzione può essere richiesta in ogni tempo, come previsto dall’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Fatto

La controversia trae origine dal ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Prefettura di Milano del 1° giugno 2023, con il quale erano state revocate le misure di accoglienza nei confronti di due soggetti di nazionalità tunisina. Il ricorrente, rappresentato e difeso, aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, che aveva definito il giudizio con la sentenza n. 2303/2026, depositata l’11 maggio 2026.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza, il difensore della parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con cui ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza stessa. L’istanza, tuttavia, non era stata notificata all’amministrazione resistente, costituita in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato. Il Collegio ha quindi dovuto valutare se tale mancata notificazione rendesse inammissibile l’istanza o se fosse possibile procedere comunque all’esame della richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha preliminarmente rilevato che il procedimento delineato dall’art. 86 c.p.a. richiede l’instaurazione del contraddittorio tra le parti nel caso di presentazione dell’istanza di correzione. Il Collegio ha osservato che il modus decidendi varia a seconda che vi sia consenso o dissenso tra le parti, sicché risulta essenziale che l’istanza venga portata a conoscenza della controparte processuale.

Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto che la mancata notificazione dell’istanza non ne determini l’inammissibilità. La motivazione si fonda sulla natura del procedimento di correzione, che è stato qualificato come privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa. A sostegno di tale ricostruzione, il Collegio ha richiamato i decreti collegiali del Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533 e del Cons. Stato, Sez. IV, n. 2358 del 2004, i quali hanno chiarito che la procedura può essere attivata anche d’ufficio, senza necessità di istanza di parte.

Il Collegio ha inoltre precisato che la correzione può essere richiesta in ogni tempo, richiamando l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, decreto collegiale n. 1/2023 del 3 gennaio 2023, nonché la già citata Sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533.

Pertanto, al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, il TAR ha disposto che la parte ricorrente notifichi l’istanza di correzione all’amministrazione resistente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata conseguentemente differita alla camera di consiglio del 25 settembre 2026. Il Collegio ha infine disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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