Illegittimo il massimale pensionistico per le anzianità maturate prima del 2007 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 422 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 non possono adottare, sia pure per assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni, provvedimenti che impongano un massimale al trattamento pensionistico, anziché incidere sui criteri di determinazione dello stesso. Tali provvedimenti risultano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, con riguardo alle anzianità già maturate al momento dell’introduzione delle modifiche. Sono inammissibili ex art. 360-bis cod. proc. civ. i motivi di ricorso che ripropongono questioni già decise in senso conforme da precedenti delle sezioni semplici, prive di profili di novità o di contrasti interpretativi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7.2.2023, ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto al pensionato il diritto alla liquidazione del trattamento secondo il regime originario di cui all’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995. Il giudice del merito ha altresì dichiarato illegittimo il massimale pensionistico introdotto dalla delibera del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali del 28.6.1997, applicato anche a pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con cui la Cassa deduceva la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, censurando la declaratoria di illegittimità del massimale. Il Collegio ha riaffermato l’orientamento, già espresso da Cass. n. 136/2019 e originato da Cass. Sez. Un. n. 17742/2015, secondo cui l’obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio non legittima provvedimenti che, come il massimale, comprimano il trattamento già maturato in violazione del principio del pro rata. La pronuncia ha precisato che tale limite opera con riferimento alle anzianità contributive maturate prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006: per i periodi antecedenti, la delibera resta illegittima, essendo la norma di sanatoria applicabile solo alle deliberazioni successive. Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle doglianze, dichiarandole inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ..

Quanto al terzo motivo, concernente la prescrizione dei ratei, la Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la censura, richiamando i numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 31527/2022, che hanno escluso l’applicabilità del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. alle prestazioni previdenziali degli enti privatizzati, confermando il regime decennale ex art. 2946 cod. civ. per i crediti già maturati.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La definizione conforme alla proposta non accettata ha comportato l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come statuito da Cass. Sez. Un. nn. 27195 e 27433/2023: la ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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