La critica al ragionamento presuntivo deve rispettare i paradigmi dell’art. 2729 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 1784 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. esige un’attività argomentativa che si estrinsechi nella puntuale indicazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità, della precisione o della concordanza. La critica che si concreta nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa, o nella sollecitazione a ricostruire diversamente i fatti, non attiene al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. ma sollecita un controllo sulla motivazione, percorribile solo nei ristretti limiti del nuovo n. 5 della medesima disposizione. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato l’inefficacia, a favore di una banca, dell’atto di compravendita di immobili stipulato tra il debitore e una società acquirente. Il giudice di merito aveva ritenuto che l’alienazione avesse determinato una diminuzione del patrimonio del debitore e che l’acquirente fosse consapevole del pregiudizio, avendo il venditore ceduto tutti i suoi beni immobili con un unico atto e avendo l’acquirente accollato una pluralità di debiti garantiti da ipoteche.

La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1901, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., lamentando che i giudici di merito avessero deciso sulla base di indizi erroneamente ritenuti gravi e concordanti in ordine alla scientia damni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1785/2018. La ricorrente, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, aveva in realtà contrapposto una diversa valutazione dei medesimi elementi presuntivi, senza spiegare perché il ragionamento del giudice di merito avesse esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.

Quanto alla dedotta omessa considerazione della qualità di imprenditore dell’alienante, la Corte ha osservato che la censura prospettava un diverso svolgimento del ragionamento presuntivo, senza indicare l’omesso esame di fatti decisivi secondo il modello legale dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Con riguardo alle circostanze relative all’accollo dei debiti — quali l’affidamento bancario, il carattere volontario delle ipoteche o l’utilità dell’accollo come modalità di pagamento — la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato l’irrilevanza degli elementi considerati dal giudice di merito, ma si era limitata ad accreditare una inferenza probabilistica alternativa.

Essendo la valutazione dei fatti e delle prove adeguatamente motivata e sottratta al sindacato di legittimità, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1901 c.c.

Tutte le 12 sentenze sull'art. 1901 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *