Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza e volto a una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 5398 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo la denuncia di violazione di legge e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, senza articolare separati percorsi argomentativi, è inammissibile per violazione dell’art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, mentre è inammissibile la doglianza che miri a censurare il mero esercizio del prudente apprezzamento. La censura di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. richiede la puntuale indicazione del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito e la dimostrazione del suo contrasto con i paradigmi della gravità, precisione e concordanza. La proposizione di un ricorso fondato su motivi palesemente inammissibili, meramente assertivi o volti a una rivalutazione del merito integra abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., senza necessità di accertare dolo o colpa.
Il Fatto
Una federazione sportiva nazionale conveniva in giudizio un circolo sportivo per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per l’allestimento di un incontro internazionale di tennis e il rimborso di somme anticipate, oltre a penali e interessi. Il circolo resisteva eccependo il difetto di legittimazione passiva, la nullità delle penali e la sussistenza di un’ipotesi di forza maggiore per le infiltrazioni d’acqua che avevano compromesso l’evento nell’impianto, di cui era custode altra federazione sportiva, chiamata in causa. Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda, condannando il circolo al pagamento di una somma, e la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, escludendo la configurabilità della forza maggiore e ogni coinvolgimento della federazione custode. Avverso la sentenza d’appello il circolo proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili per la loro promiscua e generica formulazione. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per il cumulo di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, per la mancata trascrizione degli atti e documenti rilevanti e per l’assenza di una specifica correlazione tra le norme evocate e la concreta fattispecie, risolvendosi in enunciazioni apodittiche che sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta e della sua decisività, non potendo risolversi in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede l’allegazione di un uso distorto del prudente apprezzamento, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Ha infine precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 1785 del 2018, che la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. postula una critica specifica al ragionamento presuntivo del giudice di merito.
Il terzo motivo, relativo al diniego di ammissione di prove orali, è stato dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità, non essendo indicate le prove non ammesse, i fatti da provare o la loro decisività. Il quarto motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è stato ritenuto inconsistente, non ravvisandosi una soccombenza della parte appellata in relazione a domande non riproposte in appello.
La Corte ha infine applicato l’art. 96, terzo comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna controricorrente, qualificando la proposizione di un ricorso basato su motivi palesemente inammissibili come condotta processualmente abusiva, sanzionabile a prescindere dall’accertamento di dolo o colpa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso