Attenuante del collaboratore applicabile anche al corriere di “piccolo calibro” (Cass. pen. Sez. 4 n. 11989 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 deve essere riconosciuta a chiunque, a prescindere dal ruolo rivestito o dall’entità dei traffici illeciti, abbia offerto tutto il proprio patrimonio di conoscenze, oggettivamente idoneo in astratto a evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze, consentendo l’individuazione o la neutralizzazione dei responsabili. L’eventuale mancato approfondimento investigativo non preclude il riconoscimento dell’attenuante se collegato all’inattività degli inquirenti e non alla genericità dei dati offerti. La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ex art. 20-bis cod. pen., se non formulata specificamente con i motivi di appello, è tardiva: il giudice d’appello non può disporla d’ufficio, non rientrando nel novero derogatorio di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione di una rilevante quantità di cocaina, rideterminando la pena. Nel giudizio di merito era stata negata l’attenuante speciale della collaborazione e la conseguente richiesta di sostituzione della pena con una delle pene previste dall’art. 20-bis cod. pen. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, incentrati sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, sulla omessa valutazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e sulla tardività della richiesta di sostituzione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo in esso il secondo, riguardante l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata illogica e errata in diritto, laddove aveva sminuito l’atteggiamento collaborativo dell’imputato fino a escludere in via generale che soggetti di “piccolo calibro” potessero beneficiare dell’attenuante. Tale interpretazione è stata ritenuta restrittiva dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, in contrasto con il principio per cui la circostanza va riconosciuta a chiunque abbia messo a disposizione le proprie conoscenze, indipendentemente dal ruolo svolto o dall’entità dei traffici.

La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice è tenuto a una analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma (cfr. Sez. 4, n. 42463 del 2018, Albini). Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva dato atto della piena collaborazione dell’imputato, che aveva dichiarato il proprio ruolo di corriere, indicato il nominativo di chi gli aveva procurato il “lavoro” e fornito dettagli utili all’identificazione di un altro soggetto. La Corte territoriale aveva però ritenuto apoditticamente che tali dichiarazioni non fossero idonee a interrompere la catena delittuosa, in ragione del ruolo marginale del prevenuto, senza spiegare le basi di tale valutazione di inutilità del patrimonio conoscitivo offerto.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato infondato, confermando che la richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. non era stata formulata con i motivi di appello e doveva pertanto considerarsi tardiva. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio in assenza di una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame, non rientrando tale conversione nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., norma di natura eccezionale e derogatoria al principio devolutivo (cfr. Sez. 2, n. 14168 del 2025, Consoli).

In conclusione, la Corte ha disposto l’annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione delle circostanze attenuanti, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, rigettando nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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