Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 540 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giudiziale, una volta passato in giudicato, vincola l’Amministrazione all’esecuzione della pretesa in esso accertata. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma svolge la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo verificarsi misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Ente legittima la dichiarazione di inottemperanza e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1461/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2020/2021 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui, oltre spese di lite di complessivi euro 1.030,00 e accessori, distratte a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 25.03.2024. L’Amministrazione non ha adempiuto, sicché la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per violazione o ritardo e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento prima dell’azione esecutiva. Il ricorso va quindi accolto, dichiarandosi l’inottemperanza e assegnandosi un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, degli accessori successivi e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche attraverso un funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in dispositivo anche tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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