Accesso agli atti dei procedimenti disciplinari di società in house: rito improponibile (TAR Campania n. 5380 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso disciplinato dall’art. 22 l. n. 241/1990 presuppone l’esistenza di un documento amministrativo e di un’attività di pubblico interesse. Nelle società a partecipazione pubblica, comprese quelle in house, l’attività di gestione ordinaria del rapporto di lavoro ha natura integralmente privatistica e resta estranea al perimetro ostensivo. Gli atti dei procedimenti disciplinari dei dipendenti non costituiscono documento amministrativo e non sono accessibili. Il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio sull’istanza è pertanto inammissibile per improponibilità del rito.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una società a totale partecipazione pubblica del Comune di Napoli, aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il licenziamento per giusta causa intimatole ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 7 l. n. 300/1970. A sostegno della domanda aveva dedotto la disparità di trattamento rispetto ad alcune colleghe, destinatarie di contestazioni analoghe e non licenziate.

Con istanza del 17 aprile 2026, inviata a mezzo PEC, la ricorrente aveva chiesto alla società di accedere alla documentazione dei procedimenti disciplinari conclusisi con la reintegra delle altre dipendenti: contestazioni, controdeduzioni, provvedimenti conclusivi, atti istruttori e criteri interni di graduazione delle sanzioni. Formatosi il silenzio ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, la ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto all’ostensione e per l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la natura dei documenti richiesti, non riconducibili alla nozione di documento amministrativo. La questione è stata sottoposta ai difensori in camera di consiglio e trascritta a verbale.

Il Tribunale ha anzitutto richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 16/2016, secondo cui, quando vengono in considerazione rapporti di lavoro con una società a partecipazione pubblica, gli obblighi di trasparenza sono circoscritti ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica: prove selettive, progressioni in carriera, provvedimenti di auto-organizzazione incidenti negativamente sugli interessi dei lavoratori. Restano esclusi gli atti di gestione ordinaria del personale.

La Corte ha richiamato TAR Sicilia, Palermo, n. 2132/2021 e TAR Salerno n. 595/2025, nonché la conferma espressa da Cons. Stato, Sez. V, n. 8415/2025. Da tale ultima pronuncia ha tratto la ricostruzione della natura delle società in house: l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 assoggetta le partecipate alle norme del codice civile e al diritto privato, con equiparazione ai soggetti pubblici solo nei settori oggetto di norma espressa ed eccezionale, secondo il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, c.p.a. e 29 l. n. 241/1990.

Il Collegio ha quindi escluso che il richiamo alla lett. e) dell’art. 22, comma 1, l. n. 241/1990 — che include i soggetti privati «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse» — possa superare il rilievo. La documentazione richiesta afferisce alla gestione di rapporti di lavoro privatistici ed è funzionalmente destinata al contenzioso giuslavoristico; resta perciò avulsa dai profili pubblicistici e autoritativi protetti dall’accesso.

Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile per improponibilità del rito dell’accesso, con integrale compensazione delle spese in ragione della specificità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2119 c.c.

Tutte le 188 sentenze sull'art. 2119 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *