Definizione agevolata: la mancata comparizione in udienza non vale rinuncia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26867 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso deve essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione da parte dell’agente, dalla presentazione di una rinuncia formale o comunque di una richiesta che, anche con formule diverse, ne costituisca adempimento; a tale manifestazione consegue ex lege l’estinzione del giudizio. La mancata comparizione in udienza non integra rinuncia implicita al processo, perché costituisce comportamento di per sé neutro e non equipollente alla dichiarazione di avvalimento. Il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotto esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ed è inammissibile se articolato come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento, deducendo la prescrizione del credito e l’estinzione dei debiti contributivi per effetto di una definizione della lite relativa all’accertamento fiscale. Il tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, e respingeva le eccezioni di merito.

La Corte d’appello di Catania respingeva il gravame. L’appellante sosteneva che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere in virtù dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 e del versamento integrale eseguito nel giugno 2017. Lamentava inoltre che le parti resistenti, pur a fronte dell’avvenuta definizione, non avevano rappresentato in udienza la sopravvenienza. La sentenza riteneva che la dichiarazione di avvalimento abbia rilevanza sostanziale e che la mancata comparizione in udienza costituisca comportamento neutro, non desumibile dalla disciplina degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.; la tardività dell’opposizione, non impugnata, rendeva incontestabile il merito della pretesa contributiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta il primo motivo, con cui si assume che l’ammissione alla procedura di definizione agevolata costituisca inequivoca rinuncia al ricorso. Il Collegio richiama la Cass. sez. 5, ord. n. 28602/2024, secondo cui l’impegno del debitore deve essere seguito, dopo la comunicazione dell’agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o di una richiesta equivalente, alla quale consegue per diretto disposto legislativo l’estinzione del giudizio, senza necessità di successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento.

La Corte distingue il profilo sostanziale da quello processuale. Sul piano sostanziale, la dichiarazione di avvalimento è espressione di un diritto potestativo che sostituisce al regolamento della situazione debitoria esistente, ed eventualmente sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto. Sul piano processuale, la situazione giuridica oggetto del giudizio viene regolata dagli effetti conformativi ricollegati alla dichiarazione e non è più identificabile secondo il modo in cui era stata dedotta in causa.

Il Collegio precisa che, quando il debitore sia parte ricorrente, l’evidenziazione della dichiarazione di avvalimento con una formale rinuncia, o con una richiesta anche non espressa in tali termini, si intende come adempimento dell’impegno e come rinuncia disciplinata direttamente dalla legge. La particolarità della rinuncia prevista dall’art. 6 risiede nella circostanza che gli effetti sono qui direttamente regolati dal legislatore, che ha disciplinato la sorte del processo in termini di estinzione.

Su questa base la mancata comparizione in udienza è giudicata non equivoca: non è formale, non è esplicitata in termini di rinuncia e non è equiparabile, con modalità implicite, alla dichiarazione di avvalimento quale comunicazione di adempimento dell’impegno assunto in sede fiscale. Occorre una manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso, come rammentato da Cass. ord. n. 17915/2021 e n. 29394/2017, pure citate dal ricorrente.

Il secondo e il terzo motivo sono respinti. La Corte territoriale aveva esaminato il profilo della mancata rinuncia e correttamente escluso che la cessata materia del contendere potesse desumersi dalla mancata comparizione ex art. 309 cod. proc. civ.; la statuizione di tardività dell’opposizione, non specificamente impugnata, rendeva incontestabile il merito e manteneva integro l’interesse dei resistenti. Il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulle spese, è dichiarato inammissibile: il vizio va dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come affermato a partire dalla sent. n. 22759/2014. Il ricorso è respinto, senza condanna alle spese per mancanza di costituzione delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 309 c.p.c.

Tutte le 71 sentenze sull'art. 309 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *