Ordinanza contingibile e urgente: catasto non prova la proprietà (TAR Campania n. 3873 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che adotta un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 deve provare tutti i presupposti del potere esercitato, compresa la legittimazione passiva di chi è formalmente destinatario del provvedimento. La titolarità del diritto di proprietà costituisce presupposto indefettibile per individuare il soggetto tenuto all’obbligazione di fare imposta in via extra ordinem. L’ispezione ipotecaria e i dati catastali hanno rilievo prevalentemente fiscale e non valgono come prova civilistica del diritto di proprietà. La qualità di erede presuppone l’accettazione, espressa o tacita, e non si desume dalla sola chiamata ereditaria, dalla denuncia di successione o dalla trascrizione dei registri immobiliari. In difetto di tale prova il provvedimento è illegittimo nella parte in cui colloca gli interessati tra i destinatari.
Il Fatto
A seguito di un sopralluogo su un fabbricato, il Comune di Afragola accertava cedimenti dell’intonaco verso la sede stradale e il cortile interno. Con ordinanza sindacale contingibile e urgente il Comune disponeva a carico di più soggetti l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell’immobile.
I ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR Campania. Deducono di non essere titolari di alcun diritto dominicale sul cespite, non avendo mai accettato l’eredità della precedente proprietaria, e di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, così da non poter rappresentare la circostanza all’amministrazione. Il Comune resisteva, rivendicando la sussistenza dei presupposti del potere e l’individuazione dei destinatari operata tramite banche dati pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente secondo ordine di censure, applicando principi già affermati in vicende analoghe (Cons. Sic. n. 255 del 2024; TAR Campania n. 1638 del 2023). L’ordinanza extra ordinem è stata emessa verso i presunti proprietari sulla base delle informazioni contenute nella banca dati del catasto.
Poiché la titolarità della proprietà immobiliare è presupposto indefettibile per individuare i tenuti all’obbligazione di fare imposta in via contingibile e urgente, spetta all’ente locale l’onere della prova di tutti i presupposti legittimanti, inclusa la legittimazione passiva di coloro che ne sono attinti.
Nel caso concreto tale prova manca. Il Comune è risalito ai nominativi dei ricorrenti unicamente mediante un’ispezione ipotecaria, acquisendo dati di rilievo prevalentemente fiscale e non civilistico di accertamento del diritto di proprietà. Sarebbe stata invece necessaria la prova dell’accettazione dell’eredità, che può essere espressa (art. 475 cod. civ.) o tacita (art. 476 cod. civ.).
In assenza di accettazione espressa, la discendenza dal de cuius comprova solo la chiamata all’eredità. L’accettazione tacita non si desume dall’iscrizione della denuncia di successione né dalla trascrizione dei registri immobiliari. L’amministrazione poteva semmai proporre ricorso per volontaria giurisdizione al tribunale ordinario per la nomina di un curatore dell’eredità giacente, per poi notificargli il provvedimento.
L’ordinanza va dunque annullata nella parte in cui colloca i ricorrenti tra i legittimati passivi, non avendo il Comune ricostruito correttamente la situazione dominicale e possessoria del fondo né acquisito certezza che gli stessi fossero nella condizione di intervenire per eliminare la fonte di pericolo per la pubblica incolumità. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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