Stato di necessità escluso per il bisogno economico del reo (Cass. pen. Sez. VII n. 35355 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esimente dello stato di necessità, di cui all’art. 54 cod. pen., postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non mediante l’atto penalmente illecito, e non è configurabile quando il reato sia asseritamente provocato da uno stato di bisogno economico, se a tale bisogno si possa ovviare con comportamenti non criminalmente rilevanti. In tema di dosimetria, il giudice di merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen., e il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena e sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. è ammissibile solo quando il risultato sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La sentenza indicata in epigrafe ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputata alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

L’imputata ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della esimente di cui all’art. 54 cod. pen.; con il secondo motivo, il mancato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la configurabilità dello stato di necessità con motivazione logica e lineare, rilevando che lo stato di indigenza non integra di per sé l’ipotesi della norma, per mancanza dei requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo.

La pronuncia è conforme ai principi di legittimità richiamati nel provvedimento, secondo cui l’esimente postula un pericolo attuale di danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito; essa non può dunque applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso si possa comunque ovviare attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 dell’11.05.2016; Sez. 5, n. 3967 del 13.07.2015).

Analoga conclusione vale per il secondo motivo. Il giudizio della Corte territoriale non presenta fratture logiche in punto di determinazione della pena: i giudici di merito confermano l’entità della pena comminata dal Tribunale alla luce del richiamo alla gravità del fatto ex art. 133 cod. pen., assunto a parametro anche ai fini del bilanciamento ex art. 69 cod. pen..

La Corte ricorda che il giudice del merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017; Sez. 3, n. 6877 del 26.10.2016; Sez. 2, n. 12749 del 19.03.2008; sul bilanciamento, Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010; Sez. 2, n. 31543 dell’08.06.2017). Il sindacato di legittimità è pertanto ammissibile solo quando la quantificazione e il bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza esclusa nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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