L’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. non impugnata su alcuni capi passa in giudicato (Cass. civ. Sez. 3 n. 9897 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio. Ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio. In caso di mancata impugnazione su alcuni suoi capi, l’ordinanza passa in giudicato “in parte qua”.
Il Fatto
La società, cessionaria di azienda, era stata convenuta, unitamente alla società cedente, dai locatori di un immobile ad uso non abitativo, i quali chiedevano il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il Tribunale, su istanza degli attori, aveva adottato l’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. limitatamente alla sola domanda di rilascio, rigettando implicitamente la domanda risarcitoria. Le società convenute non avevano manifestato la volontà che fosse pronunciata la sentenza, sicché l’ordinanza aveva acquistato efficacia di sentenza, avverso la quale esse avevano proposto appello, poi respinto.
Proseguito il giudizio sulla sola domanda risarcitoria, il Tribunale l’aveva accolta, condannando le società al pagamento di una somma. La Corte d’appello, adita dalla curatela del fallimento della cedente e in via incidentale dalla società cessionaria, aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda verso la curatela e confermato la condanna della società, ritenendo che l’ordinanza parziale non avesse coperto il capo relativo al danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la violazione dell’art. 186-quater, comma 4, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il giudicato formatosi sull’ordinanza in relazione alla domanda di risarcimento danni, non impugnata dagli attori.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenza, secondo cui l’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio. Ne deriva che le parti possono impugnarla per il loro interesse ad una diversa pronuncia, e il giudice di secondo grado deve provvedere anche sui capi non decisi dal provvedimento anticipatorio. Ha precisato, altresì, che tale principio opera anche nell’ipotesi in cui il giudice, pronunciando ex art. 186-quater cod. proc. civ., abbia rimesso al collegio la decisione su altri capi della domanda.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, enunciando il principio di diritto per cui, in caso di mancata impugnazione su alcuni capi dell’ordinanza, essa passa in giudicato “in parte qua”.
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Nota della Redazione
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