Diritto alla liquidazione della pensione privilegiata e dovere dell’Inps ordinatore secondario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 99 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, impone all’Inps, quale ordinatore secondario di spesa, il dovere di provvedere alla liquidazione in favore dell’avente diritto senza ulteriori indugi. La preventiva adozione del provvedimento di conferimento del beneficio da parte dell’amministrazione di appartenenza esaurisce le competenze endoprocedimentali di quest’ultima e non giustifica l’inerzia dell’Istituto previdenziale, il quale risponde dell’eventuale ritardo. In sede di giudizio non può essere accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme nella specifica misura indicata nei propri conteggi, poiché il relativo calcolo costituisce adempimento esecutivo rientrante nelle competenze dell’Istituto, trattandosi di incremento della pensione già in godimento. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei è infondata quando la pretesa trovi titolo in una sentenza che ha riconosciuto il diritto e rispetto alla quale non sia decorso il termine dalla richiesta di liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, ha ottenuto con sentenza di questa Sezione il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, tabella A, a vita, con decorrenza dal 13 gennaio 2016. Dopo la notifica del titolo giudiziale al Ministero dell’economia e delle finanze, che non vi ha dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza; questa Sezione, con successiva pronuncia, ha affermato la competenza dell’Inps, non evocato in giudizio, quale ordinatore secondario di spesa.
Notificate all’Istituto le citate sentenze e richiesta per PEC la liquidazione della pensione privilegiata, il ricorrente ha convenuto in giudizio l’Inps per il mancato pagamento, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione, con indicazione delle somme ritenute dovute. Il Ministero e la Guardia di Finanza sono stati chiamati in causa con integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei sollevata dall’Istituto. La richiesta di liquidazione trova fondamento nella sentenza che ha riconosciuto il diritto con decorrenza dal 13 gennaio 2016, nella quale non è stata dichiarata alcuna prescrizione; anche rispetto alla sola richiesta avanzata direttamente nei confronti dell’Inps, nessun termine prescrittivo poteva essere maturato dalla data della sentenza che ha accertato il diritto.
Nel merito il ricorso è parzialmente accolto. La Corte dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria, tabella A, con decorrenza dal 13 gennaio 2016, come riconosciuto dalla citata sentenza di questa Sezione.
In esecuzione di tale pronuncia, la Guardia di Finanza ha tempestivamente adottato il decreto di conferimento del beneficio, trasmesso all’Inps per gli adempimenti di competenza. La precedente sentenza della Sezione ha precisato che, a fronte del decreto emesso dall’amministrazione di appartenenza, incombe all’Inps, quale ordinatore secondario di spesa, il dovere di provvedere alla corretta esecuzione del provvedimento in favore del ricorrente, secondo le modalità e i termini derivanti dal beneficio riconosciuto.
Non risulta che l’Istituto abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione, né che abbia rappresentato ragioni impeditive o esigenze di acquisire ulteriori elementi dall’amministrazione. Sussiste pertanto il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento di privilegio.
Non può invece affermarsi in questa sede il diritto al pagamento delle somme nella misura indicata nel ricorso: il relativo conteggio rientra nelle competenze dell’Istituto previdenziale in sede esecutiva. La pensione privilegiata costituisce un incremento della pensione già in godimento, con la conseguente necessità di procedere al calcolo delle relative maggiorazioni. Le spese di lite sono poste a carico dell’Inps e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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