L’atto di costituzione in mora privo di sottoscrizione non interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2668 del 06.02.2026)
La sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora è elemento essenziale della scrittura privata: se manca, l’atto non produce l’effetto interruttivo della prescrizione. Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza riformata sorge ex art. 336 c.p.c., senza attendere il passaggio in giudicato.