Silenzio assenso e stazioni radio base richiedono istruttoria sul contesto figurativo (Cons. Stato n. 4721 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è istituto di semplificazione procedimentale che non esonera l’amministrazione dallo svolgimento di una istruttoria puntuale ed esaustiva. La volontà provvedimentale, tacita o espressa, non può compiutamente formarsi quando manchi la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge. Il titolo abilitativo tacito non si perfeziona se l’istruttoria, momento necessario di comparazione e valutazione degli interessi, non abbia avuto luogo o sia stata incompleta. L’omessa pubblicazione dell’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 costituisce violazione di un obbligo sostanziale, non meramente formale, e non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, essendo il potere connotato da discrezionalità tecnica. Ove l’impianto sia già installato, la sentenza di annullamento può avere effetti meramente conformativi, imponendo il riesercizio del potere prima di ogni determinazione demolitoria.
Il Fatto
Quattro residenti in prossimità di un fondo nel Comune di Vicenza impugnavano davanti al TAR Veneto il silenzio assenso formatosi sull’istanza presentata da una società di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base, nonché il conseguente titolo unico in autocertificazione.
I ricorrenti lamentavano l’incompletezza dell’istanza e l’erronea qualificazione come “non pertinente” del vincolo gravante sull’area, prossima al contesto figurativo di una villa veneta tutelata. Il TAR Veneto, Sez. III, n. 2715 del 18.11.2024 respingeva il ricorso, ritenendo dimostrata in giudizio l’ininfluenza dell’apporto partecipativo sull’esito. Quattro dei cinque ricorrenti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sull’archiviazione del procedimento di autotutela comunicata dal Comune alla sola società. L’atto, privo di motivazione e non indirizzato agli appellanti, è tamquam non esset e non incide sull’interesse alla decisione.
Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione del silenzio assenso nel quadro della semplificazione amministrativa e della direttiva 2006/123/CE. L’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, ma tale equivalenza sottopone gli effetti al medesimo regime dell’atto espresso. Non vi è alcuna deresponsabilizzazione dell’amministrazione, che deve ugualmente svolgere accertamenti sui presupposti del “bene della vita” richiesto.
La fase centrale del procedimento resta l’istruttoria: la fase decisoria, tacita o espressa, ne è precipitato logico. In assenza di istruttoria esaustiva la volontà provvedimentale non può formarsi, sicché il provvedimento tacito non si perfeziona nemmeno quando l’istruttoria sia mancata o incompleta.
Quanto alla mancata pubblicazione dell’istanza, la Corte osserva che essa costituisce adempimento di un obbligo di legge sostanziale, preordinato alla conoscibilità del procedimento e alla partecipazione dei cittadini, a fronte di un potere non meramente vincolato. Ne deriva l’inapplicabilità della sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 nella sua prima parte.
Nel caso concreto, il Comune avrebbe dovuto compiere valutazioni sulla compatibilità del sito con la tutela dei coni visuali della villa veneta e sulle eventuali misure di mitigazione. Rilevano l’art. 44 delle NTA del PTCP, che riconosce interesse provinciale alle ville venete, e il successivo art. 46, che impone di garantire la conservazione dei coni ottici privilegiati ed evitare interventi incompatibili. Analogamente l’art. 22, paragrafo 5, delle NTA del PAT prescrive la conservazione dei coni visuali e la creazione di quinte arboree. La distanza dal monumento non è dirimente: spettava all’amministrazione esprimersi nel procedimento.
L’appello è quindi accolto, assorbite le altre censure, e il silenzio assenso annullato con obbligo di riesame. Poiché l’impianto è già installato, la sentenza esplica effetti unicamente conformativi: il Comune dovrà riesercitare il potere e disporre la demolizione solo in caso di rigetto dell’istanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.