Azione revocatoria e inammissibilità della censura sul ragionamento presuntivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 16417 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, l’accertamento dell’eventus damni richiede una valutazione coeva all’atto dispositivo, ma non impone di considerare i patrimoni dei coobbligati, a nulla rilevando che essi siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento. Il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 2729 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali caratteri. È, invece, inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o una differente inferenza probabilistica, sollecitando un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’azione revocatoria proposta da un istituto di credito avverso un atto di compravendita immobiliare stipulato nel 2013, nonché dalla domanda riconvenzionale dell’acquirente. Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti della banca attrice e condannando il venditore a restituire il prezzo.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata, rigettò gli appelli proposti dal venditore e dall’acquirente e, accogliendo l’appello incidentale di un’altra società creditrice, riformò parzialmente la decisione di primo grado, pronunciando anche sull’autonoma domanda revocatoria ivi svolta. Avverso tale sentenza il venditore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso congiuntamente, ravvisandone l’inammissibilità. Con riferimento al primo motivo, incentrato sull’erroneo accertamento dell’eventus damni, la Corte ha rilevato che il ricorrente mirava a una non consentita rivisitazione dell’apprezzamento di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, la quale aveva correttamente osservato che l’atto dispositivo aveva determinato il depauperamento dell’intero patrimonio del fideiussore, irrilevante essendo la circostanza che i patrimoni degli altri coobbligati fossero sufficienti a garantire l’adempimento.

Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti la violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 2729 cod. civ. per la ritenuta sussistenza della scientia damni in capo al disponente e all’acquirente, la Corte ha chiarito che il vizio di violazione di legge può essere prospettato solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La censura, invece, si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva svolto un ragionamento presuntivo articolato, basato su una valutazione complessiva delle plurime circostanze fattuali, immune da implausibilità.

In ragione della declaratoria di inammissibilità, il ricorso è stato definito in modo conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La Corte ha pertanto disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti e della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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