Quietanza liberatoria e rimborso oneri non maturati nell’estinzione anticipata del finanziamento (ABF Collegio di Bari n. 2303 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta in sede di estinzione anticipata del finanziamento ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori soltanto se contiene la precisa determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinuncia, con indicazione degli importi e del titolo delle voci di costo non restituite. In difetto, manca la rappresentazione esatta dei diritti dismessi e la quietanza non preclude la domanda di equo rimborso. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, gli oneri recurring si retrocedono secondo il criterio di proporzionalità lineare, i costi up front secondo la curva degli interessi in assenza di diversa previsione pattizia, mentre gli oneri erariali non sono rimborsabili.

Il Fatto

La ricorrente stipulava il 7 gennaio 2020 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 108 rate. Nel luglio 2024 estingueva anticipatamente il prestito, in corrispondenza della rata n. 53. Esperita la fase del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b. per complessivi 1.064,42 euro, oltre interessi, a titolo di commissioni di intermediazione, commissioni di distribuzione, oneri erariali e commissioni per anticipata estinzione, nonché il rimborso delle spese di assistenza professionale e del contributo per il ricorso.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’efficacia preclusiva della quietanza liberatoria sottoscritta dalla cliente, con cui questa avrebbe rinunciato a ulteriori importi, oltre alla congruità di quanto già rimborsato, alla non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione e all’infondatezza della domanda sulle spese legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Richiamando l’orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 8827/2017), si afferma che l’efficacia preclusiva della quietanza «deve essere compiuta in concreto», interpretando il tenore delle dichiarazioni del cliente. L’effetto liberatorio richiede un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, nella sua determinazione quantitativa e causale, e l’espressa volontà di abdicare alla pretesa delle restanti somme. Occorre, in altri termini, l’esatta identificazione di una res litigiosa e reciproche concessioni.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato tra i Collegi territoriali (da ultimo le decisioni nn. 7691 e 7689 del 2024, nonché la n. 8261/2024, ABF Milano n. 106/2024 e ABF Roma n. 480/2023): una quietanza predisposta su modulo prestampato dell’intermediario ha efficacia abdicativa solo in presenza della precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo. Nel caso concreto, la quietanza del 1°.8.2024 non contiene alcun riferimento all’importo oggetto di rinuncia, che non viene quantificato: manca dunque l’efficacia preclusiva invocata dall’intermediario.

Passando al merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. In caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto, in assenza di chiara ripartizione tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si retrocedono in proporzione temporale, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; l’intermediario è tenuto al rimborso di tutte le voci, incluso il premio assicurativo.

Il Collegio richiama la sentenza Lexitor (CGUE, 11.9.2019) e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, che ha esteso la riduzione a tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. La successiva modifica normativa del 2021 è stata in parte travolta dalla Corte costituzionale, che con la decisione n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente a specifiche parole. I Collegi hanno quindi dato continuità all’orientamento del 2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali. Il quadro è confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.

Applicando i criteri al caso, il Collegio quantifica in € 79,00 il rimborso ancora dovuto, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Rigetta invece la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, non quantificata, non provata e avanzata in una controversia di carattere spiccatamente seriale. Accoglie quindi parzialmente il ricorso e pone a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del contributo versato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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