Buoni fruttiferi postali: la prescrizione decorre dalla scadenza anche senza foglio informativo (ABF Collegio di Roma n. 2586 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto del buono fruttifero postale e in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. L’ignoranza del termine di prescrizione costituisce un ostacolo di fatto e non un impedimento giuridico all’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c., dovendosi dare continuità all’orientamento del Collegio di coordinamento n. 11113/2025. L’obbligo di consegnare il foglio informativo permane però fino a quando l’adempimento sia ancora funzionale all’esercizio del diritto al rimborso; la sua omissione pregiudica l’interesse del sottoscrittore a un’informazione adeguata e integra un inadempimento risarcibile, commisurato alla ridotta probabilità di attivazione tempestiva del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente era intestatario di un buono fruttifero postale della serie M13, emesso nel luglio 2007 quando era ancora minorenne. Il titolo riportava la scadenza del 7.3.2014, coincidente con il compimento della maggiore età. La richiesta di rimborso, presentata per la prima volta in forma scritta nel maggio 2025, veniva rifiutata dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamentava di non essere mai stato informato della scadenza, né al momento dell’acquisto né successivamente, e chiedeva la restituzione di capitale e rendimenti, oltre al risarcimento del danno.
L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis, sul rilievo che la controversia concerneva comportamenti risalenti alla sottoscrizione del buono, e l’incompetenza ratione materiae, sostenendo che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme speciali sottratti al titolo VI del T.U.B. Nel merito, ribadiva che i buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del diciottesimo anno di età e che le comunicazioni avvengono mediante avvisi in Gazzetta Ufficiale e sul sito ufficiale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, rileva che, con riferimento alla domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto al rimborso, non assume rilievo la data di emissione o di scadenza del titolo, bensì quella in cui il rimborso è stato rifiutato, individuata nel 27.5.2025, come chiarito dal Collegio di coordinamento n. 4656/2022. Quanto alla competenza per materia, richiama l’orientamento costante dell’Arbitro in materia di buoni fruttiferi e certificati di deposito, rappresentati da titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, richiamando la decisione n. 5673/2013.
Nel merito, la domanda di restituzione è respinta. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 4 del regolamento del prestito prevede che i buoni della serie M13 hanno durata variabile fino al compimento del diciottesimo anno del minore; l’art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; la norma transitoria dell’art. 10, comma 2 del medesimo decreto estende la disposizione ai titoli emessi e non ancora prescritti.
Poiché l’art. 2935 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, considera impedimento alla decorrenza della prescrizione solo quello derivante da cause giuridiche e non dagli ostacoli di mero fatto, la prescrizione è iniziata l’8.3.2014 ed è maturata l’8.3.2024. La richiesta di rimborso del 19.5.2025 è dunque tardiva, in assenza di atti interruttivi. Il Collegio dà continuità all’orientamento del Collegio di coordinamento n. 11113 del 16 dicembre 2025, secondo cui la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione.
Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene sussistente la propria competenza temporale, poiché la violazione degli obblighi informativi è perdurata fino alla prescrizione dell’8 marzo 2024, quindi non anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso del 7 luglio 2025. Nel merito, accerta la violazione dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 e dell’art. 6 D.M. 6 ottobre 2004, non avendo l’intermediario fornito prova alcuna. La mancata consegna del foglio informativo ha ridotto la probabilità per il sottoscrittore di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.
Il Collegio liquida quindi in via equitativa il danno in euro 1.200,00, accogliendo parzialmente il ricorso e respingendo nel resto. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata dalla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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