Buoni fruttiferi serie Q: competenza ABF e ritenuta fiscale sul rimborso (ABF Collegio di Milano n. 3734 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario è competente ratione temporis a decidere la controversia sui buoni fruttiferi postali quando la domanda concerne l’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti maturati, e non una richiesta risarcitoria fondata su un difetto informativo genetico. È altresì competente ratione materiae, poiché i buoni fruttiferi non costituiscono strumenti finanziari e la disciplina fiscale viene in rilievo solo quale parametro di quantificazione della prestazione dovuta. Le condizioni stampate sul titolo sono integrabili ex artt. 1339 e 1374 cod. civ. dalla normativa pubblicistica, anche fiscale. È pertanto legittima la liquidazione del rimborso dei buoni della serie Q operata applicando la ritenuta del 12,50%, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, con capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di quattro buoni fruttiferi postali della serie Q, emessi il 23 settembre 1995, due da un milione e due da cinquecentomila lire. In occasione della richiesta di rimborso l’intermediario ha comunicato importi calcolati con rendimenti diversi da quelli riportati sui titoli. Il cliente ha contestato la difformità, ha presentato reclamo il 21 dicembre 2025 e, ottenuta una risposta che si limitava a richiamare la normativa generale della serie, ha adito l’Arbitro chiedendo il ricalcolo del valore di rimborso e la condanna alle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, per essere i titoli emessi oltre sei anni prima del ricorso, e ratione materiae, trattandosi di prodotti non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito ha sostenuto la conformità dei conteggi alla normativa istitutiva della serie e ha ricondotto le differenze lamentate al regime fiscale, che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta del 12,50%.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le rigetta entrambe. Sul piano temporale richiama la giurisprudenza del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022 e la più recente n. 6196 del 24 maggio 2024: la competenza sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti maturati, anche se il contratto è stato sottoscritto in epoca anteriore. Il Collegio distingue l’ipotesi in cui il ricorrente circoscriva la doglianza al solo momento genetico, dalla fattispecie in cui la contestazione investa l’intero rapporto, richiamando anche la decisione n. 11113/2025. Nel caso concreto manca una domanda risarcitoria: si chiede la condanna alla corresponsione delle maggiori somme, con conseguente radicarsi della competenza.

Quanto alla competenza per materia, il Collegio richiama la decisione n. 6196/2024, che ha ribadito la competenza dell’ABF sui buoni fruttiferi in quanto non costituenti strumenti finanziari, in ragione della loro non cedibilità e non negoziabilità sul mercato monetario ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, T.U.F. Il richiamo è coerente con l’orientamento consolidato del Collegio di Milano.

Sul merito, il Collegio muove dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, che ha chiarito come la disciplina fiscale rilevi quale parametro di quantificazione dell’importo dovuto in forza del contratto, e non come oggetto di accertamento tributario. Le condizioni del titolo restano integrabili ex artt. 1339 e 1374 cod. civ. da atti di imperio riconducibili alla natura pubblica dell’emittente, tra cui le disposizioni fiscali, coerentemente con l’art. 173 del Codice Postale.

Il Collegio valorizza la dicitura presente sui buoni, secondo cui l’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge. Essa rende coerente con l’assetto negoziale il richiamo al D.L. 19 settembre 1986 n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta del 12,50% gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997. Ne deriva che l’intermediario può legittimamente liquidare un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, con capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta.

Quanto alla capitalizzazione dei primi venti anni, il Collegio richiama l’art. 4 del d.m. 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, e la propria precedente decisione n. 9431/2020. Alla luce di tali coordinate, le modalità di calcolo adoperate dall’intermediario risultano corrette e la domanda del ricorrente è infondata. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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