SMS spoofing e bonifici disposti dal cliente: concorso di colpa dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 2585 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite materialmente dal cliente non costituiscono operazioni non autorizzate ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che non opera il regime di rimborso ivi previsto. La condotta del prestatore di servizi di pagamento resta tuttavia scrutinabile secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del diligente adempimento e della buona fede. Quando la frode origina da SMS spoofed inseriti nel canale di comunicazione abitualmente utilizzato dall’intermediario, questi risponde a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con liquidazione equitativa del danno. La richiesta di risarcimento ulteriore e di rimborso delle spese legali richiede prova specifica del pregiudizio, non essendo sufficienti meri disagi.
Il Fatto
Il ricorrente riceve sulla chat in cui abitualmente giungono le comunicazioni dell’intermediario un SMS che lo invita a contattare un numero per chiarimenti su un trasferimento di euro 1.489,00 mai richiesto. Durante la telefonata l’interlocutore si qualifica come dirigente antifrode della banca e convince il cliente a disporre due bonifici per mettere “in salvo” il saldo del conto. Il ricorrente esegue personalmente le operazioni tramite App, inserendo i codici di autenticazione ricevuti.
Solo dopo le ore 20.00, contattando il numero verde, il cliente apprende della frode. Il tentativo di revoca non va a buon fine perché oltre l’orario limite; il giorno seguente la filiale conferma che i bonifici risultano già accreditati. Il ricorrente chiede il rimborso di complessivi euro 4.982,00, oltre al risarcimento del danno e alle spese legali. L’intermediario eccepisce la regolarità formale delle operazioni, la palese anomalia dell’SMS civetta e la genericità della pretesa risarcitoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica: poiché le transazioni sono state eseguite in prima persona dal cliente, va esclusa l’applicabilità degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. Le operazioni non sono quindi riconducibili alla categoria delle operazioni non autorizzate, con conseguente inoperatività del regime di rimborso della PSD II invocato dal ricorrente.
Tale rilievo non esaurisce però la valutazione. La condotta dell’intermediario può essere scrutinata secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento, eventualmente integrato dal principio di buona fede. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti (Collegio di Napoli n. 6488/2023, Collegio di Milano n. 8435/23, Collegio di Torino n. 15116/2022) e la decisione Collegio di Roma n. 2531/2024, che fonda la decisione sugli artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 c.c.
Il Collegio valorizza in particolare la circostanza che la frode ha avuto origine da SMS spoofed, già esaminata nella decisione Collegio di Roma n. 7343/2024 in tema di operazioni sotto dettatura. È pacifico che il ricorrente abbia ricevuto gli SMS civetta. I messaggi presentano indici di inattendibilità e anomalia (Collegio di Roma n. 1625/2022), ma appaiono verosimilmente trasmessi dallo stesso contatto da cui il cliente riceve abitualmente le comunicazioni per autorizzare le operazioni.
Da qui il riconoscimento di un concorso di colpa tra le parti. Applicando l’art. 1227 c.c., il Collegio ritiene dovuta al ricorrente la somma di euro 2.500,00, determinata in via equitativa, in parziale accoglimento del ricorso.
Quanto alla domanda di risarcimento e al rimborso delle spese legali, il Collegio rileva che è onere del ricorrente provare il danno patito, che non può consistere in meri disappunti o perdite di tempo, dovendo risultare un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della condotta contestata (Collegio di Roma n. 4568/2016). La pretesa è priva di valide evidenze probatorie nell’an e nel quantum e non può essere accolta. Il Collegio dispone infine il versamento del contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede