Insindacabile in Cassazione la valutazione della speciale tenuità del danno (Cass. pen. Sez. 7 n. 13179 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è legittimo quando il profitto conseguito non sia irrisorio, dovendosi valutare la qualità dello stupefacente e la sua idoneità alla produzione di un numero significativo di dosi, nonché la detenzione di somme di denaro provento di pregresse cessioni. Il motivo di ricorso che censuri tali apprezzamenti, collocandosi sul piano del merito, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo, ha lamentato la violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e all’art. 133 cod. pen.. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Ha richiamato il principio per cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in Cassazione ove congruamente motivato, anche solo mediante il richiamo ad alcuni dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata. La Corte territoriale aveva evidenziato la particolare pervicacia dell’imputato nella violazione della legge, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva, peraltro già bilanciata in senso favorevole mediante la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza. Era stato, inoltre, sottolineato che il ricorrente era stato sorpreso a detenere la sostanza stupefacente a pochi mesi dal passaggio in giudicato di una precedente condanna, circostanza dimostrativa di una accresciuta pericolosità e di una maggiore riprovevolezza della condotta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non irrisorio il profitto. Il dato fattuale, consistente nella detenzione di dieci palline termosaldate di cocaina di qualità particolarmente pura, idonea a ricavare diciassette dosi medie singole, nonché di una somma in contanti provento di pregresse cessioni, non minimale, è stato valutato come elemento ostativo al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
Alla luce dell’inammissibilità del ricorso, la Corte, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena