Bocciatura di alunno con DSA legittima se non raggiunti gli obiettivi minimi (TAR Toscana n. 718 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione delle misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato per lo studente con disturbo specifico di apprendimento non esonera l’alunno dal raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. La valutazione del Consiglio di Classe è legittima quando dà conto dell’avvenuta adozione degli strumenti previsti, della verifica del livello raggiunto e delle insufficienze riportate. La mancata o insufficiente predisposizione di tali misure, o la carente informazione alla famiglia, non comporta automaticamente l’ammissione alla classe successiva. Il verbale di scrutinio fa fede, salvo querela di falso, in ordine alla dichiarata adozione delle misure puntualmente elencate.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ha impugnato il verbale del Consiglio di Classe relativo allo scrutinio del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021, contenente la delibera di non ammissione alla classe successiva. L’alunno frequentava la classe seconda di un istituto di istruzione superiore ed era stato diagnosticato un Disturbo Specifico della lettura, con difficoltà nella scrittura, nell’ortografia e nella comprensione del testo scritto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 170/2010, dell’art. 10 d.P.R. n. 122/2009, del D.M. n. 5669 del 2011 e delle Linee Guida sui DSA, per non essere state adottate le misure compensative e dispensative, i corsi di recupero e una corretta comunicazione con la famiglia. Ha inoltre lamentato eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per non essere stata considerata l’incidenza del disturbo sul rendimento. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 519/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi, qualificando il ricorso come infondato. Dal verbale di scrutinio emerge che il Consiglio di Classe ha specificato l’avvenuta adozione delle misure compensative e dispensative e ha precisato di aver verificato il livello di apprendimento raggiunto: circostanze idonee a soddisfare l’obbligo di motivazione.
La documentazione attesta che l’alunno aveva maturato quattro gravi insufficienze, con voto pari a 4, in lingua straniera, matematica, scienze e laboratorio artistico, oltre a due insufficienze più lievi, con voto pari a 5, in storia dell’arte e in Educazione Civica. L’Amministrazione ha quindi preso atto del mancato conseguimento degli obiettivi, nonostante questi fossero stati ridimensionati in considerazione della patologia riconosciuta.
Il Tribunale afferma che l’adeguamento alle disposizioni che tutelano l’area dello svantaggio scolastico non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi, condizionati alla necessità che il percorso conduca a un minimo imprescindibile di preparazione e idoneità attestato dal titolo di studio, richiamando TAR Lombardia, Brescia, II, n. 1176 del 2016. L’Amministrazione ha inoltre evidenziato che valutazioni e verifiche erano desumibili dal registro elettronico e programmate secondo il Piano didattico personalizzato.
Quanto alla comunicazione, il Collegio rileva che l’istituto aveva predisposto colloqui periodici con la madre, oltre alle comunicazioni da registro elettronico: la non tempestiva o carente informazione ai genitori non incide sulla legittimità della bocciatura, che si basa sull’insufficiente rendimento e sulla carenza del livello minimo di preparazione e maturità (TAR Basilicata, I, n. 923 del 2016; TAR Puglia, Lecce, II, n. 252 del 2015). Il verbale fa fede fino a querela di falso sulla dichiarata adozione delle misure (TAR Milano, III, n. 1769 del 2015).
Il mancato o insufficiente utilizzo delle misure, ove pure dimostrato, non comporta l’ammissione automatica alla classe superiore, poiché lo studente ha dimostrato di non avere le basi adeguate (TAR Marche, I, n. 718 del 2016). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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