Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri recurring e upfront (ABF Collegio di Torino n. 3090 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprendente tutti gli oneri posti a suo carico, secondo l’interpretazione dell’art. 125-sexies del TUB conforme alla sentenza Lexitor della CGUE. Ai costi recurring, che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, si applica il criterio proporzionale lineare; ai costi upfront, che remunerano la fase delle trattative, si applica il criterio di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi. I principi della sentenza CGUE C-555/21 sulla non rimborsabilità degli oneri upfront non si estendono al credito diverso da quello immobiliare. La richiesta di sospensione del procedimento per pendenza di rinvio pregiudiziale davanti alla CGUE non rientra tra le ipotesi tassative previste dalla normativa ABF.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato il 16/05/2018 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 01/10/2022. Chiedeva all’ABF il rimborso di € 1.014,12 per oneri economici versati e non goduti, di cui € 290,38 per spese di istruttoria e € 723,74 per commissione di intermediazione creditizia, oltre interessi legali dal reclamo. Domandava inoltre la restituzione di eventuali quote versate in eccedenza, il rimborso del contributo di € 20,00 e delle spese legali quantificate in € 200,00. In via subordinata invocava il criterio pro rata per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up front.
L’intermediario eccepiva in via preliminare la sospensione del procedimento per la pendenza di un rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dal Giudice di Pace di Palermo. Nel merito sosteneva di aver già restituito € 2.406,65 a titolo di interessi non maturati e contestava la propria legittimazione passiva sul rimborso delle commissioni di intermediazione, qualificate come non ricorrenti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alla Sezione VI, par. 2, ammettono la sospensione solo in ipotesi tassative, tra cui non rientra il rinvio pregiudiziale richiamato. Non sussiste nemmeno litispendenza, mancando comunanza di oggetto e di parti con il giudizio davanti al Giudice di Pace di Palermo. Sul punto il Collegio richiama la propria decisione n. 5614/2025 e le conformi pronunce degli altri Collegi.
È stata parimenti respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Secondo l’orientamento consolidato, l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, come già affermato dal Collegio di Torino con decisione n. 6733/2023.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile: l’art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, come integrato dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 e da ultimo dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, richiama espressamente il diritto dell’Unione come interpretato dalla CGUE. Da qui la rilevanza della sentenza Lexitor (causa C-383/18, 11 settembre 2019), che include nel diritto alla riduzione tutti i costi posti a carico del consumatore, e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Il Collegio ha escluso l’applicabilità della sentenza CGUE C-555/21, resa in materia di credito immobiliare.
Riguardo alla qualificazione dei costi, il Collegio ha ritenuto le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione entrambe upfront, applicando il criterio della curva degli interessi. Ha inoltre detratto dagli oneri le spese non retrocedibili. Il finanziamento risultava estinto dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 complessive; il calcolo corretto conduceva all’importo di € 664,66, diverso da quello richiesto perché il ricorrente aveva applicato il pro rata temporis a tutte le voci su 51 rate.
Il Collegio ha accolto la domanda di interessi legali dalla data del reclamo, negato la restituzione di quote in eccedenza per difetto di prova e respinto la richiesta di spese legali, data la natura seriale del contenzioso e l’assenza di condotte gravemente scorrette dell’intermediario. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.