Buoni fruttiferi non scaduti e assenza di interesse attuale: ricorso ABF inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 3037 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’ABF avente ad oggetto buoni fruttiferi postali non ancora scaduti è inammissibile se i titoli non sono stati riscossi e l’intermediario non ne ha offerto la liquidazione, poiché difetta l’interesse attuale del ricorrente a una pronuncia di accertamento. In presenza di un contrasto sull’importo da liquidare, il ricorso è invece ammissibile anche prima della riscossione, a condizione che i buoni siano scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo. Il rifiuto della somma offerta dall’intermediario, ritenuta inferiore al dovuto, è conforme all’art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l’adempimento parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi postali delle serie “R”, “T” e “U”, lamenta che il rimborso prospettato dall’intermediario alla scadenza dei titoli risulti inferiore rispetto a quello riportato sul retro dei buoni. Chiede quindi che venga corrisposto l’importo corretto degli interessi maturati dal ventunesimo al trentesimo anno, calcolati con il tasso d’interesse semplice maturato fino al ventesimo anno, come indicato sul retro dei titoli, e un’attestazione degli interessi effettivi da esibire alla riscossione.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza ratione temporis e l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro, sostenendo che i buoni sono prodotti finanziari disciplinati da norme speciali e che, non essendo i titoli scaduti, non è configurabile un interesse attuale del ricorrente. Nel merito deduce che le differenze riscontrate sono riconducibili al criterio di applicazione della ritenuta fiscale o dell’imposta sostitutiva, questione che esulerebbe dalla competenza dell’ABF.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di incompetenza temporale e per materia sollevate dall’intermediario e le ritiene infondate, richiamando il costante orientamento dell’Arbitro, già espresso dal Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 5676/13 e n. 6196/24.

Quanto all’eccezione di carenza dell’interesse ad agire, il Collegio richiama il consolidato orientamento ABF secondo cui, in presenza di un contrasto circa l’importo da liquidare, il ricorso è ammissibile anche in assenza della preventiva liquidazione del buono, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo. In tal caso sussiste l’interesse attuale del ricorrente a una pronuncia di accertamento, ammessa dalle Disposizioni ABF, e la scelta di non riscuotere la somma offerta, ritenuta inferiore al dovuto, risulta conforme all’art. 1181 c.c.

Ne deriva che il ricorso avente ad oggetto buoni fruttiferi postali non scaduti è inammissibile se i titoli non sono stati riscossi, poiché non sussiste un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione, salvo che il cliente dimostri di avere rifiutato la liquidazione offerta dall’intermediario.

Nel caso di specie, i titoli oggetto di ricorso non risultano ancora riscossi e, trattandosi di buoni ordinari emessi tra il 5.01.1998, il 24.12.1997 e il 30.11.1996, gli stessi non risultano ancora scaduti, né risulta che l’intermediario abbia offerto la relativa liquidazione. Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso sia inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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