Buoni fruttiferi non scaduti: ricorso ABF inammissibile per carenza di interesse attuale (ABF Collegio di Bologna n. 2928 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’ABF avente ad oggetto buoni fruttiferi postali non ancora scaduti e non riscossi è inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale alla liquidazione. L’interesse ad agire per l’accertamento dell’importo spettante sussiste, invece, quando i titoli siano scaduti e il cliente abbia presentato il preventivo reclamo, anche senza previa riscossione, poiché la scelta di non incassare la somma offerta è conforme all’art. 1181 c.c. e al diritto del creditore di rifiutare l’adempimento parziale. L’ABF è competente per materia anche in tema di buoni fruttiferi, non qualificabili come prodotti finanziari oggetto di collocamento ai sensi del T.U.F., ed è competente ratione temporis, rilevando non la data di emissione o scadenza dei titoli ma quella del rifiuto del rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi postali delle serie “R”, “T” e “U”, lamenta che il rimborso prospettato dall’intermediario alla scadenza dei titoli sia inferiore rispetto a quello riportato sul retro dei buoni. Chiede pertanto la corresponsione degli interessi maturati per l’ultimo decennio di vita dei titoli, dal 21° al 30° anno, nonché un’attestazione dei reali interessi da esibire al momento della riscossione.

L’intermediario eccepisce l’incompetenza ratione temporis e per materia dell’ABF, oltre alla carenza di interesse attuale essendo i titoli non scaduti. Nel merito deduce che le differenze sono riconducibili al criterio di applicazione della ritenuta fiscale e dell’imposta sostitutiva, questione estranea alla competenza dell’Arbitro, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 0803242/2019.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni dell’intermediario. L’incompetenza per materia va disattesa, in conformità ai precedenti dello stesso Collegio e ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5676/2013. I buoni fruttiferi, in quanto titoli individuali non negoziati sul mercato monetario e incedibili, non sono qualificabili come prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u), T.U.F., con la conseguenza che la controversia rientra nella competenza dell’ABF.

Anche l’eccezione di incompetenza temporale è respinta. Il Collegio ribadisce che, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, bensì la data in cui il rimborso è stato rifiutato, richiamando la decisione n. 4656 del 21 marzo 2022 del Collegio di Coordinamento.

Merita invece accoglimento l’eccezione di carenza dell’interesse ad agire. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF, in presenza di contrasto sull’importo da liquidare il ricorso è ammissibile, anche senza preventiva liquidazione, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo: in tal caso sussiste l’interesse attuale a una pronuncia di accertamento, e la scelta di non riscuotere la somma offerta trova fondamento nell’art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l’adempimento parziale.

Ne consegue che il ricorso avente ad oggetto buoni fruttiferi non scaduti è inammissibile se i titoli non sono stati riscossi, poiché difetta un interesse concreto e attuale alla liquidazione. Nel caso di specie i titoli non risultano riscossi e, trattandosi di buoni ordinari emessi in data 5.01.1998, 12.12.1997 e 30.11.1996, non risultano ancora scaduti. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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