Mutuo cointestato e separazione: no all’iban tecnico per il pagamento pro quota (ABF Collegio di Roma n. 1652 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo ipotecario cointestato a coniugi in fase di separazione, il Collegio arbitrale non può imporre all’intermediario l’istituzione di un iban tecnico dedicato al versamento pro quota della rata da parte di un solo coobbligato, poiché ciò comporterebbe un facere infungibile non riconducibile alla propria competenza. L’obbligazione di rimborso è solidale e indivisibile ai sensi dell’art. 1292 c.c., con la conseguenza che ciascun condebitore è tenuto all’integrale adempimento e la banca può ricevere il pagamento per intero da uno qualsiasi di essi. Il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento parziale ai sensi dell’art. 1181 c.c., anche quando la prestazione è divisibile. Gli accordi intervenuti tra i coniugi sulla ripartizione interna del debito hanno efficacia meramente obbligatoria tra gli stessi e non sono opponibili all’intermediario, salvo il diritto di regresso dell’art. 1299 c.c.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria con il coniuge separando di un mutuo ipotecario, agiva davanti all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna dell’intermediario a fornire un iban tecnico sul quale riversare i pagamenti pro quota delle rate. Il conto corrente cointestato sui cui venivano addebitate le rate era stato estinto dal coniuge, che aveva chiesto la variazione dei dati contrattuali individuando il proprio conto monointestato per l’assolvimento del pagamento.

La ricorrente lamentava di dover versare la propria quota sul conto del coniuge e chiedeva altresì la specificazione dell’ammontare della rata variabile. L’intermediario eccepiva l’impossibilità di accogliere la richiesta, richiamando la natura non frazionabile della rata prevista dal contratto e la propria estraneità alle vicende personali dei cointestatari. Contestava inoltre la domanda di acquisizione documentale, essendo la ricorrente titolare del conto dal 2021.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità fondata sulla natura costitutiva della pronuncia richiesta. Riconosce che le domande dirette ad ottenere un facere infungibile sono tendenzialmente estranee alla propria competenza, ma precisa che rientrano nella sfera di accertamento dell’Arbitro quelle volte a contestare l’illegittimità della condotta dell’intermediario, richiamando il proprio orientamento (Collegio di Roma n. 2417/2020).

Nel merito, il Collegio respinge la richiesta di acquisizione documentale, osservando che la ricorrente è cliente del conto dal 2021 e dunque a conoscenza degli importi delle rate.

Quanto all’iban tecnico, la richiesta è disattesa per ragioni pratiche: il suo accoglimento imporrebbe di determinare mensilmente la metà della rata di un mutuo variabile, imputarla manualmente su un conto tecnico e intervenire contestualmente sulla rata addebitata integralmente sul conto monointestato all’altro mutuario, con scorporo manuale delle somme. Operazione non praticabile considerate le 211 rate residue da corrispondere.

Su un piano più propriamente giuridico, il Collegio rileva che coobbligati in solido sono la ricorrente e il coniuge separando, condizione che legittima la banca a ricevere l’intero pagamento da ciascuno dei condebitori ai sensi dell’art. 1292 c.c. Il rifiuto del pagamento parziale è espressamente consentito dall’art. 1181 c.c., che attribuisce al creditore la facoltà di rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, senza che ciò integri colpa (Cass. n. 17247/2003, Cass. n. 5747/1995, Cass. n. 631/1953). La regola non esenta peraltro il creditore dagli obblighi di buona fede e correttezza (Cass. n. 17140/2012).

Il Collegio ribadisce infine che, nelle obbligazioni solidali, la ripartizione interna del debito è irrilevante per il creditore, gli accordi tra coobbligati non sono opponibili allo stesso e resta salvo il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. (Collegio di Palermo n. 10604/2023). L’intermediario non può quindi essere obbligato a modificare unilateralmente le modalità di addebito né a frazionare l’obbligazione in assenza di consenso o novazione. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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