Sospensione della prescrizione delle cartelle, rileva l’art. 68 e non l’art. 67 (Cass. civ. n. 24733/2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 67 e 68 del d.l. n. 18 del 2020 dettano una disciplina speciale della sospensione della prescrizione, riconducibile alla categoria generale della sospensione per la condizione del titolare del diritto ex art. 2942 cod. civ., modulata in funzione dell’attività oggetto della sospensione dei termini. L’art. 67 riguarda i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori; l’art. 68 riguarda i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative è istituto diverso dalla sospensione della prescrizione dei diritti di credito che formano oggetto di tali attività. Alla notificazione dell’intimazione di pagamento derivante da cartella si applica il combinato disposto degli artt. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, e non la sospensione dei termini di cui all’art. 67.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto prescritta la pretesa di Inail e Inps sottostante ad alcune cartelle esattoriali. La Corte territoriale affermava la prescrizione perché la successiva intimazione di pagamento era stata notificata oltre il quinquennio dal precedente atto interruttivo, costituito da un pignoramento presso terzi. Il quinquennio, decorrente dal 7 novembre 2016, beneficiava secondo la Corte della sospensione per un totale di 311 giorni ai sensi degli artt. 37, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 e 11, comma 9, del d.l. n. 183 del 2020, e non del più ampio termine di 542 giorni di cui all’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020.

Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorrevano per cassazione con un motivo di ricorso principale e incidentale; resisteva il controricorrente, mentre l’Inps non svolgeva attività difensiva. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il motivo. Il d.l. n. 18 del 2020 ha introdotto due distinte cause di sospensione: l’art. 67, relativo ai termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori; l’art. 68, relativo ai termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010. Le due fattispecie disciplinano istituti diversi: la sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative e la sospensione della prescrizione dei diritti di credito oggetto di tali attività.

Nel caso in esame viene in considerazione la notificazione di un’intimazione di pagamento, la cui disciplina dipende dalla sussunzione dell’attività tra quelle previste dall’art. 67 o dall’art. 68. La Corte richiama l’orientamento di Cass. n. 34336 del 2025, confermato dalle successive pronunce e da Cass. n. 14838 del 2026 resa in pubblica udienza, sull’applicabilità all’intimazione di pagamento del combinato disposto degli artt. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015.

La Corte territoriale ha invece applicato la sospensione dei termini di versamento previsti dall’art. 68 e non la sospensione del termine di prescrizione previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, incorrendo nella violazione del combinato disposto lamentata dall’istituto previdenziale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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Nota della Redazione

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