Intimazioni di pagamento: sospensione e proroga della prescrizione (Cass. civ. Sez. L n. 24733 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18/2020, in combinato disposto con l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159/2015, non riguarda soltanto la sospensione dei versamenti, ma si estende alla notificazione dell’intimazione di pagamento. Per effetto di tale richiamo, la prescrizione dei crediti affidati all’agente della riscossione segue la disciplina speciale prevista per gli eventi eccezionali. Le intimazioni non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il cui termine di notifica è pendente l’8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni. Quelle in scadenza nel medesimo periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. Il giudice deve distinguere la sospensione dei termini amministrativi dalla sospensione della prescrizione del credito.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato alcune cartelle esattoriali relative a pretese dell’istituto assicuratore e dell’ente previdenziale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritti i crediti. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rilevando che l’intimazione di pagamento era stata notificata oltre cinque anni dopo il precedente atto interruttivo, costituito da un pignoramento presso terzi.
Secondo il giudice territoriale, il quinquennio decorrente dal 7 novembre 2016 doveva essere prolungato di 311 giorni. Non trovava invece applicazione il più ampio periodo di 542 giorni invocato dall’istituto assicuratore e dall’agente della riscossione. Entrambi hanno impugnato la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 37 e 68 del d.l. n. 18/2020, dell’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 e dell’art. 2948 c.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue anzitutto le due cause di sospensione introdotte dal d.l. n. 18/2020. L’art. 67 concerne i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori. L’art. 68 riguarda invece i termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli altri atti espressamente indicati dalla norma.
Questa distinzione non esaurisce la questione. La sospensione dei termini per il compimento di atti amministrativi costituisce un istituto diverso dalla sospensione della prescrizione dei crediti cui tali attività si riferiscono. Gli artt. 67 e 68 dettano, infatti, una disciplina speciale della prescrizione, ricondotta dalla Corte alla sospensione determinata dalla condizione del titolare del diritto prevista dall’art. 2942 c.c.
Per individuare il regime applicabile occorre quindi qualificare la notificazione dell’intimazione di pagamento. La Corte aderisce all’orientamento espresso da Cass. n. 34336/2025, richiamato da Cass. n. 10500/2026 e Cass. n. 11824/2026, quindi confermato da Cass. n. 14838/2026. Secondo tale indirizzo, l’art. 68 non disciplina esclusivamente la sospensione dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione. La disposizione comprende anche la notificazione dell’intimazione e rende applicabile, mediante il proprio richiamo, l’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
Ne deriva un regime differenziato. Se il termine di notifica era pendente l’8 marzo 2020 e l’intimazione non scadeva tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, opera automaticamente la proroga di 542 giorni. Se invece l’intimazione scadeva in tale periodo, trova applicazione la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. La Corte d’appello non ha applicato questa disciplina alla prescrizione e ha quindi violato il combinato disposto delle norme richiamate. La Cassazione accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza e rinvia alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.