Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi serie AD dalla scadenza e competenza ABF (ABF Collegio di Roma n. 3941 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni postali fruttiferi il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo, e non dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. La regola vale anche per le serie emesse prima dell’entrata in vigore del d.m. Tesoro 19.12.2000, purché alla quella data i termini previgenti non fossero ancora compiuti, perché la norma transitoria estende ad esse la nuova disciplina anche quanto al dies a quo. Ai fini della competenza temporale dell’ABF non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. La mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione; la domanda risarcitoria resta tuttavia soggetta al limite temporale della competenza arbitrale.
Il Fatto
I ricorrenti si recano nel marzo 2025 allo sportello dell’intermediario per chiedere il rimborso di un BFP serie AD di lire 1.000.000. L’intermediario oppone l’intervenuta prescrizione. I ricorrenti contestano la mancata consegna del Foglio Informativo e sostengono che dal tenore facciale del titolo non emerga alcuna indicazione sulla durata, sulla natura a termine o sulla prescrizione applicabile. Domandano quindi il risarcimento del danno, quantificato nel valore facciale del titolo oltre interessi e rivalutazione, e il pagamento delle competenze professionali.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro. Nel merito osserva che il titolo appartiene alla serie a termine AD, di durata undici anni, sottoscritto il 9.5.1995 e scaduto il 9.5.2006, con prescrizione maturata il 10.5.2016, mentre il primo reclamo risale all’1.7.2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, si afferma che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito non assume rilievo la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella del rifiuto del rimborso.
Respinta è anche l’eccezione di incompetenza per materia. Sulla scorta della decisione del Collegio di coordinamento n. 5674/2013, i buoni postali fruttiferi non sono qualificabili come strumenti finanziari né come prodotti finanziari soggetti al TUF, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati; rientrano pertanto nella disciplina sulla trasparenza bancaria.
Nel merito il Collegio accerta che il titolo riporta la dicitura “a termine” e le condizioni di rendimento e durata, che la sottoscrizione è del 9.5.1995 e la scadenza del 9.5.2006. Applicando l’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000 e la norma transitoria dell’art. 10, comma 2, il termine prescrizionale è iniziato il 10.5.2006 ed è maturato il 10.5.2016, mentre il primo atto di rimborso è l’1.7.2025. L’art. 2935 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non consente di posticipare la decorrenza per impedimenti di mero fatto. La domanda di rimborso è quindi rigettata.
Quanto alla mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 17814 del 10.7.2019: l’omissione non impedisce di eccepire la prescrizione, salva la possibilità di domandare il risarcimento per violazione degli obblighi di informazione. Poiché però il titolo si è prescritto in data anteriore al sestennio rilevante per la competenza temporale dell’Arbitro, la domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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