Difetto di correlazione per amministratore di fatto non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 19110 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, previsto dall’art. 521 cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio, non rientrante tra quelle assolute ed insanabili. Tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità se non è stato denunciato nei motivi di appello. Non integra, comunque, la violazione del principio di correlazione la condanna per bancarotta di un soggetto quale amministratore di diritto, anziché quale amministratore di fatto come indicato nel capo di imputazione, qualora rimanga immutata la condotta contestata e l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. L’esercizio di un’attività commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico delle società cooperative, che, ove svolgano attività commerciale, in caso di insolvenza sono soggette a fallimento, ai sensi dell’art. 2545-terdecies cod. civ.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di due imputati per i reati di bancarotta semplice documentale e bancarotta per aggravamento del dissesto, commessi nella loro qualità di componenti del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa a responsabilità limitata, dichiarata fallita. Il capo di imputazione, tuttavia, ascriveva i reati agli imputati nella diversa veste di amministratori di fatto della società fallita.
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Uno di essi deduceva l’inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché vizi di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. L’altro imputato lamentava la violazione di legge sostanziale e processuale, sostenendo di essere stato chiamato a rispondere solo in forza della titolarità formale della carica, senza la prova dell’esercizio di fatto di attività gestoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che già il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati quali amministratori di diritto della società cooperativa, fondatori e componenti del consiglio di amministrazione. In appello, gli imputati non avevano sollevato una specifica eccezione di nullità in ordine alla diversità del fatto. La Corte ha quindi stabilito che la deduzione della violazione del principio di correlazione è preclusa in sede di legittimità, qualora non sia stata tempestivamente fatta valere nei motivi di appello, trattandosi appunto di nullità a regime intermedio.
In ogni caso, l’eccezione è stata ritenuta manifestamente infondata: la condotta ascritta è rimasta immutata e il ruolo ricoperto dagli imputati risultava chiaramente dagli atti, sicché opera il principio per cui il mutamento del fatto deve comportare una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per la difesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che non sussista violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando un soggetto sia condannato per bancarotta nella qualità di socio amministratore di fatto anziché quale amministratore unico di diritto, purché rimanga immutata l’azione distrattiva ascrittagli.
Quanto alla tesi difensiva sull’imprevedibilità del fallimento della cooperativa, la Corte l’ha respinta richiamando un duplice ordine di considerazioni. Sul piano giuridico, ha ricordato che la fallibilità delle cooperative mutualistiche è riconosciuta sin dal 1980: l’esercizio di un’impresa commerciale non è incompatibile con lo scopo mutualistico e lo scopo di lucro non è elemento essenziale per la qualifica di imprenditore commerciale, essendo sufficiente l’obiettiva economicità dell’attività esercitata. Sul piano fattuale, la Corte ha osservato che gli imputati, avendo fondato la società, conoscevano perfettamente la tipologia di attività svolta, né in ricorso erano stati articolati specifici argomenti in senso contrario.
La Corte ha infine ritenuto infondati anche i motivi del secondo ricorrente, vertenti sul medesimo tema della qualifica soggettiva. Avendo i giudici di merito chiarito che la veste rilevante era quella di amministratore di diritto e non di fatto, e che la scelta del pubblico ministero di formulare l’addebito indicando gli amministratori di diritto come “amministratori di fatto” era stata da subito “corretta” dal giudice di primo grado, non poteva ravvisarsi alcuna interferenza con il diritto di difesa. La Corte ha pertanto rigettato entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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