Ottemperanza al bonus mamma e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1881 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere l’esecuzione del giudicato civile notificato all’Amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non incontra, nell’esercizio del potere conferitogli, il limite delle proprie ordinarie attribuzioni interne e può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento. La facoltà di delega risponde all’esigenza di evitare che il riassetto delle competenze interne diventi ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore. Il compenso del commissario, quando questi sia un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 456/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023, il c.d. bonus mamma, e il Ministero era stato condannato a corrisponderle la quota di contributi trattenuta in busta paga, fino a € 3.000,00 annui. La sentenza, depositata il 17.02.2025 e notificata in data 12.06.2025, era passata in giudicato.

La ricorrente ha chiesto l’ordine di accreditamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8 del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale del Ministero.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omessa esecuzione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di corresponsione delle somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Collegio ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di individuare e delegare altro dirigente o funzionario. Sul punto la motivazione è ampia: il potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario, ben potendo assumere l’incarico qualunque soggetto pubblico, o anche privato, dotato di adeguate competenze. La delega può quindi essere disposta a favore di soggetti di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle competenze.

Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale, o altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, ricorrendo se necessario a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Quanto al compenso, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito.

Le spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato il carattere non isolato dell’inerzia e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 765 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *