Ottemperanza al giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1876 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non è vincolato, nell’esercizio del potere conferitogli, ai limiti delle proprie ordinarie attribuzioni e funzioni all’interno dell’amministrazione di appartenenza. Può essere nominato commissario un qualunque soggetto, pubblico o privato, munito di competenze professionali adeguate. La facoltà di delega dell’incarico può essere esercitata a favore di qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle attribuzioni. Tale potere risponde all’esigenza di evitare che le modifiche organizzative dell’amministrazione inadempiente costituiscano ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore. Il compenso del commissario, quando questi sia dirigente o funzionario pubblico, resta compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1869/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di € 1.390,98, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente. La sentenza, pubblicata il 04.07.2024 e notificata il 09.07.2024, è passata in giudicato.

La ricorrente ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, con esclusione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari non richieste nelle conclusioni, e l’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. Alla camera di consiglio del 24.09.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022 e letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8 del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario. Il Collegio ha precisato che il potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario, potendo essere nominato qualunque soggetto, anche privato, con competenze adeguate.

La facoltà di delega non è circoscritta al proprio Dipartimento e alle relative Direzioni generali, ma si estende ad altro Dipartimento qualora ciò consenta una più solerte ed efficace evasione dell’incarico. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale, o altro capitolo scelto secondo buona amministrazione, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, secondo i parametri del D.M. 55/2014 ridotti per la semplicità e serialità dell’attività difensiva. Rilevata la serialità del contenzioso sulla mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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