Ottemperanza al giudicato sulle somme e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1867 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e, riscontrata l’omessa esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato. La copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e la notificazione del titolo mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale integrano i requisiti di ammissibilità della domanda. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, con dimidiazione e riduzione in ragione della serialità della controversia.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero a erogare, tramite carta elettronica, l’importo complessivo di € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo aveva inoltre riconosciuto un’indennità per ferie non godute, un’indennità risarcitoria per l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato e la rifusione delle spese di lite.

La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate, comprensive di interessi e rivalutazione ai sensi della legge n. 724/1994. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito non è emersa alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1. Il Collegio le ha ridotte per la marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie sull’intero territorio nazionale. Ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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