TAEG e spese istruttoria illegittimamente inclusi non invalidano il contratto (ABF Collegio di Milano n. 4598 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo del TAEG, l’importo totale del credito comprende le somme di cui il consumatore può disporre, inclusi i premi delle polizze facoltative finanziate e pagate su sua istruzione, ma non le spese di istruttoria, che non entrano nella disponibilità del sovvenuto. L’erronea rappresentazione delle grandezze finanziarie nel SECCI e nel contratto integra una violazione degli obblighi di trasparenza del Titolo VI t.u.b., ma non determina la nullità della clausola economica ai sensi dell’art. 125-bis t.u.b., restando esperibile il solo rimedio risarcitorio. La domanda volta all’accertamento del TAEG e alla ripetizione delle somme eccedenti non è consulenziale, perché investe l’applicazione di una formula e la validità di una clausola.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto nel febbraio 2020 un prestito personale di € 19.569,99, oltre a costi finanziati per istruttoria e polizze, da rimborsare in 96 rate, con t.a.n. del 7,03% e t.a.e.g. dichiarato dell’8,027%. Il finanziamento era stato anticipatamente estinto.
Il cliente contestava il metodo di calcolo: a suo avviso la banca aveva incluso nel denominatore della formula anche i premi assicurativi e le spese di istruttoria, comprimendo artificialmente l’indicatore di costo. Chiedeva quindi la nullità della clausola dei costi ex art. 125-bis, comma 6, t.u.b., con applicazione del tasso sostitutivo e restituzione delle somme versate in eccesso. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per natura consulenziale della domanda e, nel merito, sosteneva la correttezza del calcolo, assumendo un importo totale del credito di € 21.070,24.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, il ricorso è consulenziale quando si risolve in una generica verifica di correttezza dell’operato dell’intermediario. Nel caso concreto, invece, il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b. e la condanna alla ripetizione delle somme trattenute: una domanda di tutela, non un parere.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 121 t.u.b. definisce il costo totale del credito come somma di interessi e altri oneri, e l’importo totale del credito come la somma degli importi messi a disposizione in virtù del contratto. La direttiva 2008/48/CE e le Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia confermano che i costi dei servizi accessori entrano nel costo totale solo se la loro conclusione è requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte.
Il Collegio applica tale distinzione ai singoli costi. I premi di polizza facoltativa finanziati sono somme di cui il cliente ha potuto disporre, essendo stati pagati alle compagnie su sua istruzione: legittimamente rientrano nell’importo totale del credito. Le spese di istruttoria, al contrario, non costituiscono importi che entrano nella disponibilità del sovvenuto e non possono essere incluse nel denominatore. Il ricorrente, dal canto suo, sbagliava nel pretendere di espungere il premio assicurativo mantenendo nel costo totale gli interessi generati dal suo finanziamento.
Il Collegio rileva poi un’incongruenza documentale: il SECCI indica un importo totale del credito di € 19.569,99, ma calcola il TAEG su un importo finanziato di € 21.500,25, pari alla somma di capitale, polizza e istruttoria. Considerando i flussi effettivi, con un importo totale del credito di € 21.070,24, il TAEG contrattuale risulta sostanzialmente corrispondente a quello effettivo, con uno scostamento rientrante nella soglia minima di tollerabilità, secondo l’orientamento dei Collegi di Milano e Roma.
Le incongruenze informative determinano però un certo grado di opacità, in contrasto con il principio di trasparenza del Titolo VI t.u.b. La violazione non basta tuttavia a fondare l’invalidità della clausola ex art. 125-bis t.u.b.: l’unico rimedio astrattamente azionabile sarebbe quello risarcitorio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., nn. 6724 e 6725 del 2007), che il ricorrente non aveva invocato. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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