Cartella spese di giustizia: motivazione per relationem e foglio notizie (Cass. civ. Sez. III n. 24668 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione di mero diritto, e quella concernente la sussistenza del vincolo di solidarietà tra coimputati condannati in sede penale, non impongono al giudice l’apertura di un specifico contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché l’obbligo di sollecitazione riguarda le questioni di fatto ovvero quelle miste. La cartella esattoriale per il recupero delle spese di giustizia è adeguatamente motivata per relationem quando richiama la sentenza penale di condanna, l’ente impositore, il numero di ruolo e il foglio notizie previsto dall’art. 280 d.P.R. n. 115/2002, restando l’accertamento sulla completezza in concreto della motivazione sottratto al sindacato di legittimità se non implausibile. Al recupero delle spese di giustizia si applica l’art. 227-ter del d.P.R. n. 115/2002, che richiama il solo comma 2 dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, con esclusione della decadenza di cui al primo comma.
Il Fatto
Un condannato in sede penale, in concorso con altri, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della società concessionaria e confermato la validità della cartella esattoriale emessa per il recupero delle spese di giustizia. Il Tribunale aveva in precedenza dichiarato la nullità della cartella; la Corte territoriale, ribaltando l’esito, aveva ritenuto l’atto adeguatamente motivato.
Il ricorrente articola plurime censure: nullità della sentenza per mancata apertura del contraddittorio sulla questione del vincolo di solidarietà rilevata d’ufficio; omesso esame sull’inutilizzabilità del foglio notizie; difetto di motivazione della cartella; inammissibilità dell’appello per le questioni formali; decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; invalidità delle notifiche eseguite da operatore di posta privata. La società deposita controricorso. La causa è trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: la solidarietà tra coimputati costituisce questione di mero diritto, e la giurisprudenza di legittimità esclude che su di essa occorra attivare uno specifico confronto dialettico tra le parti. L’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. impone la sollecitazione solo per le questioni di fatto o miste, che richiedano prove diverse o un’attività assertiva, non mere difese. Si aggiunge l’estraneità della cognizione del giudice civile alla solidarietà in sede penale.
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: non è identificato il momento processuale in cui l’eccezione di inutilizzabilità del foglio notizie fu proposta. La stessa carenza travolge ulteriori doglianze.
Il terzo motivo è infondato. La Corte dà atto del precedente di legittimità che ha ravvisato il difetto di motivazione della cartella limitata al richiamo della sentenza penale e di altri atti. Nel caso concreto, tuttavia, il riferimento alla condanna, al numero di ruolo, alla data di esecutività e al foglio notizie assume spiccata specificità, con analitico accertamento di fatto sulla completezza della motivazione. Tale valutazione non è implausibile né affetta da vizi logici, e pertanto non è censurabile in sede di legittimità.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per carenza di specificità e comunque infondati quanto alla decadenza: trattandosi di recupero delle spese di giustizia e non di crediti tributari, trova applicazione l’art. 227-ter del d.P.R. n. 115/2002, che richiama il solo comma 2 dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, escludendo la decadenza del primo comma.
Il sesto motivo è infondato. Le Sezioni Unite hanno qualificato come nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo antecedente la legge n. 124/2017. La cartella è comunque pervenuta al destinatario, che ha potuto pienamente esercitare il potere di impugnazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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