Oscuramento parziale e nullità dell’atto amministrativo se l’oggetto resta determinabile (TAR Lazio n. 94 del 03.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità strutturale del provvedimento amministrativo per difetto dell’oggetto, anche dopo la codificazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, ricorre solo in casi estremi e circoscritti, quando l’oggetto non sia non solo determinato ma neppure determinabile, in applicazione analogica dell’art. 1346 cod. civ.. L’oscuramento parziale dei dati contenuti nell’atto non ne determina la nullità se l’oggetto del precetto resta ricavabile con sufficiente certezza, anche mediante rinvio per relationem al provvedimento presupposto richiamato in motivazione. La trasmissione del provvedimento limitativo a mezzo PEC, anziché tramite messo comunale, non è causa di nullità quando la comunicazione ha raggiunto il suo scopo, dovendosi applicare il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.. L’ordinanza di demolizione costituisce atto doveroso e vincolato e le censure avverso il presupposto annullamento del titolo edilizio, non impugnato nei termini, non possono essere riproposte in via indiretta.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in qualità di erede, impugna l’ordinanza di demolizione emessa dall’Ufficio Tecnico comunale il 1 settembre 2022 e notificatagli via PEC in pari data. Il provvedimento ingiunge la demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, richiamando in motivazione la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato nel 2012.

Il ricorso si fonda su tre motivi: nullità del provvedimento per oscuramento degli elementi essenziali; nullità della comunicazione a mezzo PEC anziché tramite messo comunale; carenza di istruttoria ed eccesso di potere, con richiesta di applicare la procedura di fiscalizzazione dell’abuso. Nel corso della fase cautelare il Comune non ottempera a tre ordini istruttori, sicché il Collegio sospende l’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione dell’inadempimento del Comune agli ordini istruttori, condotta in contrasto con il principio di cooperazione delle parti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. amm. Tuttavia, da tale inerzia non si traggono argomenti sufficienti per l’accoglimento dei motivi, che si rivelano infondati.

Sul primo mezzo, il Tribunale esclude la dedotta nullità strutturale. L’ordinanza impugnata indica espressamente le opere oggetto dell’ordine demolitorio e richiama per relationem la determinazione di annullamento del titolo edilizio, di cui il ricorrente aveva piena conoscenza. I dati oscurati sono dunque chiaramente determinabili. Richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 2202 del 2016; TAR Reggio Calabria n. 748 del 2018; TAR Sicilia, Catania, n. 1909 del 2023), il Collegio ribadisce che la nullità per difetto dell’oggetto opera solo ove questo non sia neppure determinabile, secondo il principio espresso dall’art. 1346 cod. civ.

Quanto al secondo motivo, è dirimente l’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm.: la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo. La comunicazione via PEC ha certamente conseguito il proprio fine. Il Collegio soggiunge che l’art. 21-bis legge n. 241/1990 prescrive la comunicazione, non la notificazione, e che l’art. 12 del Codice dell’Amministrazione Digitale consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le tecnologie informatiche nei rapporti con i privati.

Sul terzo motivo, il Tribunale qualifica l’ordinanza di demolizione come atto doveroso e vincolato. Le doglianze si rivolgono in realtà avverso il presupposto annullamento del permesso di costruire, non impugnato nei termini, e non possono essere proposte in questa sede. La zona di riferimento è la «B3-Parco Privato» del PRG, con applicazione della sanzione di cui all’art. 33 del Testo Unico Edilizia. Quanto alla fiscalizzazione, difetta qualsiasi principio di prova dell’impossibilità di demolire, onere che grava sul ricorrente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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